Dal sovraindebitamento agli istituti del codice della crisi
di Fabio BattagliaCome noto la L. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del sovraindebitamento per la gestione delle insolvenze dei debitori non soggetti alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e dei consumatori.
La legge in parola disciplina tre distinti procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento:
- l’accordo del debitore;
- il piano del consumatore;
- la procedura di liquidazione dei beni.
L’articolo 6 L. 3/2012 consente al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse” da quelle ivi regolate.
Il presupposto soggettivo è costituito dall’essere imprenditori non fallibili, quindi, tutti i soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, nell’ambito dei quali ricadono certamente le associazioni e società sportive senza scopo di lucro (salvo ovviamente quanto detto sopra in merito alla prevalenza dell’attività commerciale sull’attività istituzionale), gli imprenditori commerciali sotto soglia (comprese, quindi società ed associazioni sportive al di sotto delle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, L.F.), i consumatori.
Il piano del consumatore è invece unicamente rivolto a questi ultimi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett b) L. 3/2012, il quale prevede che il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Il piano di liquidazione di cui agli articoli 14 ter e ss. L. 3/2012 è, infine, la procedura alternativa al piano di sovraindebitamento, che prevede la liquidazione di tutti i beni del soggetto che ne richiede l’apertura al tribunale.
Ferme restando le tre fattispecie sopra descritte, il nuovo codice della crisi, in via preliminare, delinea l’ambito applicativo della disciplina nell’articolo 2, comma 1, lett. c) che definisce il sovraindebitamento “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Successivamente, nel capo II del titolo IV disciplina, negli articoli da 65 a 83, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (attuali accordi).
Separatamente, invece, viene disciplinata, nel capo IX del titolo del titolo V, la liquidazione controllata del sovraindebitato (articoli da 268 a 277).
In questa sede si evidenziano due fondamentali e rivoluzionarie novità della disciplina.
In primo luogo l’articolo 12, in tema di strumenti di allerta, al comma 7 prevede che: “Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell’OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.”
Per quanto, quindi, nell’inciso si faccia riferimento alla compatibilità della disciplina con la struttura organizzativa di questi soggetti, riferimento che evidentemente si riferisce in particolare all’assenza degli obblighi contabili tipici dell’imprenditore commerciale non piccolo di cui agli articoli 2114 e ss. cod. civ., rimane la circostanza che la disciplina dell’allerta si applica anche alle imprese non soggette alla liquidazione giudiziale.
La vera novità del sistema, cui logicamente è connessa l’estensione dell’allerta, è la possibilità, prevista al comma 2 dell’articolo 268 del codice, in tema di liquidazione controllata, che il creditore possa presentare al tribunale competente, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ricorso per l’apertura della procedura e, quando l’insolvenza riguarda l’imprenditore, tale facoltà è rimessa anche al pubblico ministero.
Con questa norma è evidente che si introduce una vera e propria rivoluzione in un mondo nel quale si poteva scegliere, anche dopo l’introduzione della disciplina del sovraindebitamento, di affrontare la propria situazione di crisi fronteggiando le aggressioni dei singoli creditori.
È evidente come questa nuova situazione imponga a tali soggetti di introdurre un minimo di strumenti di controllo, onde poter fronteggiare per tempo le situazioni di difficoltà.
Appare evidente come si apra un nuovo approccio alla consulenza per tali soggetti, nell’attuale disciplina non assoggettabili a fallimento, che è oggi relegata ad una mera gestione della burocrazia amministrativo-fiscale.
Non si nega che inizialmente ciò possa rivelarsi traumatico, ma si ritiene che questa sia una imprescindibile condizione per una evoluzione economica positiva di questi soggetti che vanno dal piccolo imprenditore, all’imprenditore agricolo ai soggetti del non profit.
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