Dalla circolare 26/E le regole fiscali per l’Expo
di Sergio Pellegrino
Con la circolare n.26/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate delinea la non semplice disciplina fiscale collegata all’Expo 2015 che si svolgerà il prossimo anno a Milano e che deriva dall’Accordo stipulato tra l’Italia come Paese ospitante e il BIE (Bureau International des Expositions), che sovrintende le esposizioni universali.
Per inquadrare il trattamento tributario da riservare alle operazioni che verranno poste in essere nell’ambito dell’Expo vanno individuate le diverse tipologie di soggetti coinvolti.
Innanzitutto deve essere effettuata una distinzione fra Partecipanti Ufficiali, ossia gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative coinvolte, ciascuno con una propria struttura operativa e ai Partecipanti Non Ufficiali, quali amministrazioni pubbliche territoriali, organizzazioni internazionali, associazioni e imprese estere e non.
Le strutture operative dei Partecipanti Ufficiali, denominate Commissariati Generali di Sezione, sono esentati da Ires, Irpef e Irap e dalle relative addizionali per i redditi prodotti nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali. Per le attività commerciali, invece, non vi sono agevolazioni particolari e valgono gli obblighi fiscali “ordinari”.
Anche il Personale delle Sezioni è esonerato da tassazione nel nostro Paese, a condizione che non sia fiscalmente residente in Italia.
Per la verifica del requisito della residenza fiscale nel nostro Paese valgono le regole generali contenute nell’art. 2 del Tuir, ma con una peculiarità: la permanenza in Italia del Personale delle Sezioni funzionale alla partecipazione all’Expo, anche se si protrae per più di 183 giorni, non determina l’acquisto della residenza fiscale (stesso criterio vale per coniugi e familiari a carico “al seguito”).
Le agevolazioni appena descritte valgono anche in relazione ai Partecipanti Non Ufficiali e per il relativo Personale (se appartenente a un’amministrazione pubblica territoriale estera e non residente in Italia).
Spostandoci sul versante della fiscalità indiretta, a livello IVA è previsto un trattamento “di favore” soltanto per i Partecipanti Ufficiali.
I Commissariati Generali di Sezione possono acquistare beni e servizi destinati all’attività espositiva “di importo rilevante”, intendendo con questa accezione quelli di importo superiore a 300 euro, in regime di non imponibilità IVA. Al riguardo nella risoluzione n. 10/E/2014 l’Agenzia ha rilasciato lo schema di modello che deve essere utilizzato per richiedere l’applicazione dell’agevolazione ai fornitori.
Per quanto concerne invece Imu e Tasi, l’esenzione è riconosciuta per i fabbricati posseduti anche ai Partecipanti Non Ufficiali.
L’Expo ha carattere non commerciale, tant’è che sulla base del Regolamento Generale solo il 20% dello spazio può essere adibito allo svolgimento di attività commerciali (come ristorazione, vendita gadgets, e così via). Su di esse i soggetti non residenti vengono assoggettati ad imposizione a condizione che il reddito sia prodotto per il tramite di una stabile organizzazione.
Nel caso in cui negli spazi espositivi venga svolta un’attività commerciale, si ritengono soddisfatti i requisiti necessari per configurare l’esistenza di una stabile organizzazione: sede, “fissità” spaziale e temporale, svolgimento di attività d’impresa..
Mentre a livello di fiscalità diretta è sufficiente l’esercizio di un’attività commerciale sul territorio dello Stato attraverso impianti e macchinari, nel comparto IVA si può parlare di stabile organizzazione soltanto in presenza dell’impiego di risorse umane.
Se non vi è la stabile, i Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali che svolgono attività commerciale devono identificarsi ai fini IVA.
Expo 2015 Spa, la società incaricata della realizzazione della manifestazione e della gestione del Padiglione Italia, è esentata ai fini Ires e Irap soltanto per l’attività istituzionale svolta per il Padiglione Italia (da qui la necessità di distinguere i componenti positivi e negativi di reddito dell’attività esente).
Dal punto di vista IVA, nei suoi confronti è prevista l’applicazione sia del reverse charge sia del regime di non imponibilità per gli acquisti di beni e servizi relativi alla realizzazione e alla gestione del Padiglione Italia.
Anche la società Arexpo Spa, proprietaria delle aree che ospitano l’Expo, ha delle agevolazioni fiscali: i contributi pubblici erogati per la realizzazione delle infrastrutture non concorrono alla formazione del reddito d’impresa (e si applica anche il sistema dell’inversione contabile nel campo IVA).
Infine, per quanto riguarda i servizi prestati per l’allestimento degli spazi espositivi, la rilevanza territoriale ai fini IVA dipende dallo status del committente e del luogo in cui è stabilito:
- se non è soggetto passivo, le prestazioni si considerano effettuate nel nostro Paese se sono materialmente poste in essere in Italia (ex art. 7 quinquies, comma 1, lett. a del D.P.R. 633/1972);
- se invece è soggetto passivo, le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando rese a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (ex art. 7 ter, comma 1, lett. a);
- se è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi si considerano fuori campo IVA.
Per verificare lo status del committente, per i soggetti UE rileva il numero identificativo IVA comunitario, mentre per quelli extracomunitari va appurato se svolgono un’attività imprenditoriale, artistica o professionale (ad esempio, con la certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato non comunitario).