La disposizione (art. 1, comma 396) non è per niente chiara. Si parte dall’assunto che il fine della norma è quello di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale (compresa quella di fatto svolta dalla stessa Agenzia nel caso di lavoratori che siano rimasti senza sostituto, a seguito delle disposizioni di cui all’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla L. n. 98/2013). Sotto il profilo procedurale viene assegnato all’Agenzia il compito di effettuare, entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, “controlli preventivi anche di natura documentale sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”.
Stante il dato letterale della norma, in primo luogo, farebbe scattare il controllo da parte dell’Agenzia la presenza di rimborsi Irpef (e relative addizionali) complessivamente superiori a 4.000 euro (anche determinati da eccedenze di imposta riportate in avanti). In tal caso, sembra che l’Agenzia delle entrate sia titolata a controllare solo la spettanza delle detrazioni per familiari a carico e non gli altri eventuali oneri deducibili e/o detraibili riportati in dichiarazione dal contribuente. Se così fosse, coloro che non hanno detrazioni per carichi familiari parrebbero esclusi dai controlli preventivi in esame, anche in presenza di rimborsi molto cospicui. Il che pare stridere con la stessa finalità dichiarata dalla norma, ossia quella di contrastare l’indebita erogazione di rimborsi Irpef (a prescindere, sembrerebbe, dagli oneri che li hanno determinati)
E’ evidente la necessità che venga chiarita la portata della novità in esame. In ogni caso, considerato che l’Agenzia delle entrate per effettuare i controlli ha a disposizione sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (o, se presentata dopo, dal momento della presentazione), e che successivamente il rimborso sarà erogato dalla stessa Agenzia (augurandosi che i relativi capitoli di spesa siano sufficientemente capienti e non vi siano ulteriori ritardi), quando l’ammontare del rimborso supererà i 4.000 euro e in presenza di carichi di famiglia (se ci si attiene al dato letterale), il Modello 730 che consentiva una veloce monetizzazione del credito, perde molto appeal. Con una penalizzazione ingiustificata soprattutto per quei contribuenti (pensionati compresi) che fruiscono in modo del tutto legittimo delle detrazioni e deduzioni di imposta.
La disposizione, se confermata in sede di approvazione definitiva della legge di stabilità 2014, entrerà in vigore già con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2014 riguardanti il periodo di imposta 2013.