Data di arrivo della fattura e detrazione Iva
di Francesco ZuechGiovanni ValcarenghiI primi mesi del 2018 resteranno certamente nella memoria degli operatori tributari per le difficoltà legate all’applicazione delle regole relative alla detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto.
La circolare AdE 1/E/2018 ha fornito una “interpretazione autentica” delle disposizioni dettate dagli articoli 19 e 25 D.P.R. 633/1972; nel documento di prassi è stata concentrata l’attenzione sul momento di ricezione del documento, sia pure riponendo ampia “fiducia” alla protocollazione effettuata. Il vero snodo, come ormai appare chiaro, riguarda le fatture che sono ricevute dopo la fine del periodo di liquidazione (mese o trimestre) ed il momento in cui si effettua il calcolo del credito /debito periodico.
Al riguardo, ricordiamo che:
- risulta tuttora vigente (senza che la circolare AdE 1/E/2018 possa assumere un effetto di abrogazione) l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, ove si prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …”
- quanto richiamato al punto precedente non appare neppure in contrasto con gli orientamenti comunitari, posto che la sentenza CGUE 29 aprile 2004 (causa C‑152/02) si limita a precisare che “In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d’imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.
Dunque, schematicamente, riteniamo di poter affermare che sia vero che:
- il requisito del possesso presuppone l’arrivo “fisico” della fattura;
- il diritto alla detrazione sorge con l’esigibilità/effettuazione e rimane momentaneamente “ibernato” fino al momento in cui si perfeziona anche il presupposto formale ossia il possesso della fattura;
- se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (anche dopo la chiusura del periodo di liquidazione), si dovrebbe poter esercitare tranquillamente il diritto alla detrazione.
Contro tale lettura esiste solo l’esempio della circolare AdE 1/E/2018 che si occupa delle fatture di fine anno; risulta chiaro che la ricostruzione fornita non tiene conto del disposto del D.P.R. 100/1998, ma nemmeno afferma che la norma debba intendersi implicitamente abrogata. Quindi, a nostro sommesso parere, un riparo normativo esiste.
Pertanto, la chiave di lettura fornita dalle Entrate, complessivamente apprezzabile, può essere tranquillamente applicata semplicemente riferendola non già alla chiusura del periodo di liquidazione (mese o trimestre che sia), bensì al momento di effettuazione della liquidazione.
A seguire, si presenta una tabella riepilogativa che può essere utilizzata per risolvere le varie casistiche.
Il caso | Termine detrazione e relativa annotazione | Dichiarazione annuale Iva (DAI) |
Comunicazione liquidazioni trimestrali (CTL) e spesometro (CDF) |
||
N. |
Fattura |
Data ricezione |
|||
1 | 10/12/2017 | Entro il 31/12/2017 | Termine iniziale
Dicembre 2017 (o 4° trimestre) Termine finale Con DAI 2018 relativa al 2017 (con sezionali o equipollenti) |
Iva 2018 relativa al 2017 | CTL entro 28/02/2018 se detrazione esercitata a dicembre (nessuna CTL se detrazione esercitata direttamente in DAI)
CDF relativa al periodo di registrazione |
2 | 31/12/2017 | 20/01/2018 | Termine iniziale
Gennaio 2018 (o 1° trimestre 2018) o periodi successivi 2018 (salvo non si applichi DPR 100/1998) Termine finale Con DAI 2019 relativa al 2018 (con sezionali o equipollenti) |
Iva 2019 relativa al 2018 | CTL entro 31/05/2018 se detrazione effettuata nelle liquidazioni del 1° trimestre, ecc.
CDF relativa al periodo di registrazione |
3 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Termine iniziale
Gennaio 2018 (o 1° trimestre 2018) o periodi successivi 2018 Termine finale Con DAI 2019 relativa al 2018 (con sezionali o equipollenti) |
Iva 2019 relativa al 2018 | Come caso 2 |
4 | 31/01/2018 | 02/02/2018 | Termine iniziale
Febbraio 2018 (o 1° trimestre 2018) o periodi successivi 2018 (salvo non si applichi DPR 100/1998) Termine finale Con DAI 2019 relativa al 2018 (con sezionali o equipollenti) |
Iva 2019 relativa al 2018 |
Come caso 2 |
26 Febbraio 2018 a 9:20
Buongiorno; non mi è molto chiaro il vostro esempio n. 4; leggendo le vostre indicazioni iniziali, avevo inteso che dovrebbe potersi continuare il calcolo della liquidazione mensile effettuata il giorno 16 del mese successivo considerando le fatture riportanti data nel mese precedente ma ricevute entro il giorno della liquidazione (fattura con data 31/01/2018, ricevuta il 02/02/2018, ricompresa nella liquidazione di gennaio 2018 eseguita il 16/02/2018).
L’esempio 4 ribalta tale impostazione, applicando quanto asserito da AdE nella circolare 1/E/2018
1 Marzo 2018 a 16:13
Per l’esempio 4 (e se vogliamo vale anche per l’esempio 2 con riguardo ai trimestrali) si noti il “(salvo non si applichi il DPR 100/98)” anche se in effetti, in sede di impaginazione, è saltata la seguente nota a piè di pagina: “Nel qual caso si ritorna al caso precedente”. Per un’analisi maggiormente dettaglia (per chi è abbonato) si veda eventualmente l’approfondimento su “La circolare tributaria n. 8/2018” del 22 febbraio 2016.
26 Febbraio 2018 a 13:05
Effettivamente l’esempio 4 non è in linea con quanto indicato nel testo.
Se la fattura arriva il 2 febbraio, dunque prima del 16, si può registrare in gennaio secondo me.
26 Febbraio 2018 a 15:38
Buongiorno, ho fatto il quesito direttamente all’agenzia delle entrate allo sportello e mi hanno confermato che se ricevo la fattura il 02/02/2018 ma è datata 31/01/2018 entra nella liquidazione di febbraio salvo che dimostri che ne sono venuto in possesso in data fattura.
Per dimostrarlo … le strade sono infinite… e qui mi fermo.
Un saluto
26 Febbraio 2018 a 22:38
Se si legge dal basso verso l’alto il passaggio sulla verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta, si possono meglio apprezzare i toni, a nostro giudizio distensivi, di quel passaggio con il quale si dice al contribuente che, per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura, la stessa è, di fatto, riconducibile alla protocollazione progressiva (da sempre) richiesta dall’articolo 25, laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Nessuna innovativa rigida imposizione probatoria, si sembra. Ovviamente, anche sul richiamo del DPR 100/98, nessuna pretesa di avere ragione a tutti i costi (ci mancherebbe). E’ la nostra opinione. Cordialità