Data fattura coincidente con la data dell’operazione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariA partire dal prossimo 1° luglio 2019 la fattura può essere inviata allo Sdi entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (dodici dopo la conversione in legge del Decreto crescita), ma nel campo “Data” va sempre indicata la data di effettuazione dell’operazione.
È quanto precisato dalla circolare 14/E/2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in vista del termine del periodo di moratoria e dell’entrata in vigore delle regole a regime previste dal D.Lgs. 127/2015 (oggetto di modifica ad opera del D.L. 119/2018 e della Legge di Bilancio 2019).
L’articolo 21 D.P.R. 633/1972, come modificato ad opera dell’articolo 11 D.L. 119/2018 (in vigore dal prossimo 1° luglio), prevede che nella fattura debba essere indicata, se diversa dalla data di emissione della fattura, la data di effettuazione dell’operazione (con le regole di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972).
Inoltre, è previsto che la fattura possa essere emessa entro i dieci giorni successivi rispetto a quella di effettuazione dell’operazione (termine portato a dodici giorni ad opera della legge di conversione del Decreto crescita).
Le modifiche all’articolo 21, applicabili anche alle fatture cartacee, avevano quindi portato a considerare la necessità di indicare in fattura la doppia data, ossia quella di effettuazione dell’operazione e quella di invio del documento (che per la fattura elettronica è quella di invio allo Sdi).
Sul punto, la circolare 14/E/2019 precisa che “in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (…..) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione“.
Con tale precisazione non sarà quindi necessaria alcuna modifica alle specifiche tecniche attualmente in essere e si dovrà inserire, come data del documento, quella di effettuazione dell’operazione, e ciò anche al fine di far confluire l’imposta a debito nella liquidazione riferita al momento di effettuazione stesso.
Riprendendo l’esempio fornito nella circolare 14/E/2019, per un’operazione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura può essere inviata allo Sdi nell’intervallo temporale che va dal 28 settembre stesso fino all’8 ottobre 2019 compreso (oggi 10 ottobre), valorizzando sempre il campo “Data” indicando il momento di effettuazione dell’operazione (28 settembre 2019).
Resta fermo, precisa l’Agenzia, che per le fatture cartacee, o elettroniche non inviate tramite Sdi, laddove la fattura non sia emessa contestualmente all’effettuazione dell’operazione, nel documento deve riportare entrambe le date.
Interessanti sono stati anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito alla fattura differita, la cui disciplina contenuta nell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 consente di emetterla entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le singole operazioni (documentate da Ddt).
Le regole per l’emissione della fattura differita prevedono già l’obbligo di indicare nel documento gli estremi delle singole operazioni effettuate (consegne dei beni documentate da Ddt ad esempio), ragion per cui l’Agenzia ritiene che sia sufficiente indicare una sola data per le fatture differite elettroniche inviate tramite Sdi, e più precisamente quella di effettuazione dell’ultima consegna avvenuta nel corso del mese di riferimento.
Riprendendo l’esempio dell’Agenzia proposto nella circolare 14/E/2019, nel caso di consegna di beni allo stesso soggetto nei giorni 2, 10 e 28 settembre 2019 (documentate con Ddt), sarà possibile inviare la fattura differita elettronica allo Sdi fino al 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” della fattura solamente la data dell’ultima consegna effettuata (28 settembre 2019 nell’esempio).
29 Giugno 2019 a 11:04
Gent.mo Dr Cerato, purtroppo però utilizzare come data della fattura differita quella dell’ultima consegna costringerebbe il contribuente ad una attenta ricognizione dei documenti di trasporto emessi nel mese, allo scopo di fatturare per primo il cliente con la consegna più antica, a rischio di errori di consecutività. Altro discorso è se l’utilizzo di tale data è semplicemente opzionale e si può continuare a utilizzare l’ultimo giorno del mese come data della fattura riepilogativa, per poi inviarla – e questa sarebbe la data di emissione – entro i 15 giorni successivi.
29 Giugno 2019 a 15:43
L’Agenzia delle Entrate fa l’esempio troppo facile e sempre poco esplicativo dal punto di vista realmente applicativo, in merito alla fattura differita, 3 ddt di cui l’ultimo con data 28, quindi praticamente fine mese, senza porsi il problema di numerazione e date facendo altri esempi pratici.
Tipo: se io ho un cliente al quale consegno merce con ddt datato 02 e poi arrivato a fine mese ho visto che non mi ha acquistato più nulla, certamente essendo nel frattempo proseguita la fatturazione, non potrò certo datarla 02, anche se ho tempo fino al 15 del mese successivo per trasmetterla.
Dire quindi necessariamente, che bisogna dotarsi di doppia numerazione per le fatture attive, una per l’ordinaria ed una per la differita, no?
Oppure era troppo scontato?