16 Luglio 2018

Dazi supplementari UE sulle importazioni di prodotti USA

di Angelo Ginex
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Alla recente introduzione da parte degli USA dei dazi doganali per le importazioni di acciaio e di alluminio da Europa, Canada e Messico è seguita tempestivamente la risposta decisa di Bruxelles, dove la Commissione europea ha adottato la regolamentazione con cui si prevedono dazi supplementari in caso di importazione di una lista di prodotti USA, per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro.

La Commissaria al Commercio UE Cecilia Malmstrom ha dichiarato quanto segue: “Non avremmo voluto trovarci in questa situazione. Tuttavia, la decisione unilaterale ed ingiustificata degli Stati Uniti di imporre dazi su acciaio e alluminio provenienti dall’UE non ci lascia altra scelta. Le regole del commercio internazionale, che abbiamo elaborato nel corso degli anni insieme ai nostri partner americani, non possono essere violate senza alcuna reazione da parte nostra. La nostra risposta è misurata, proporzionata e pienamente in linea con le norme dell’OMC”.

Più precisamente, i dazi doganali supplementari sulle importazioni di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d’America sono stati introdotti dall’Unione europea con l’articolo 1 Regolamento di esecuzione UE 2018/886 della Commissione del 20 giugno 2018, entrato in vigore il 22 giugno 2018, e risultano indicati negli specifici allegati 1 e 2.

Tra i prodotti colpiti dai dazi addizionali vi sono vari tipi di succo d’arancia e di mirtillo, di riso parboiled e di mais confezionato, il bourbon, il whisky, i sigari, le sigarette e altri prodotti del tabacco. Nel settore dell’abbigliamento vengono colpiti i jeans e le magliette di cotone. I dazi UE si applicheranno altresì alle motociclette sopra i 500 cm3 di cilindrata, imbarcazioni e yacht, motori per barche, canoe e carte da gioco. Nella lista, infine, compaiono diversi prodotti legati all’alluminio e all’acciaio.

L’applicazione dei dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:

  1. nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato 1, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento UE 2018/886;
  2. nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato 2, come ivi specificato, a decorrere dal 10 giugno 2021, oppure, se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. In quest’ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Al provvedimento in disamina ha fatto seguito il recente comunicato 5 luglio 2018 con cui l’Agenzia delle Dogane italiana ha inteso fornire a tutti gli operatori commerciali coinvolti in questo tipo di transazioni le istruzioni per la liquidazione dei dazi supplementari UE e per la compilazione della dichiarazione doganale nei casi di esenzione.

In particolare, con tale comunicato la medesima ha stabilito che per la liquidazione di tali dazi deve essere utilizzato il codice tributo A20, esplicitamente previsto per i dazi supplementari dal Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione.

La citata Agenzia doganale ha previsto altresì che occorre indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale il codice documento “12YY” qualora le merci importate ricadano nei seguenti casi di esenzione dal dazio supplementare, previsti dall’articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE 2018/724:

  • merci per le quali è stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione UE 2018/724 (17/5/2018), una licenza d’importazione comportante un’esenzione o una riduzione del dazio;
  • merci per le quali può essere dimostrato che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari, di cui al Regolamento di esecuzione UE 2018/886 (22/6/2018).

L’Agenzia delle Dogane ha poi comunicato che sono stati inseriti appositi controlli automatici che consentono la registrazione delle sole dichiarazioni doganali che rispettano le indicazioni fornite. Tali controlli sono attivi dal 6 luglio 2018.

Da ultimo, per quanto concerne la durata delle misure di riequilibrio previste dall’Unione europea, essa dipenderà da quanto rimarranno in vigore quelle analoghe previste dagli Stati Uniti, così come chiarito dalla Commissaria al Commercio UE Cecilia Malmstrom. Quindi, se gli USA dovessero fare un passo indietro, allora anche l’UE rimuoverebbe i propri dazi, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia (OMC-GATT 1994) e con la legislazione europea.

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