6 Maggio 2024

Debutto al 30.4.2024 per il nuovo accertamento con adesione

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024, la procedura di accertamento con adesione contempla importanti novità per quanto concerne gli atti emessi dal 30.4.2024.

In particolare, occorre operare una distinzione tra:

Nel caso di atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, l’articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997, stabilisce che l’amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del contraddittorio preventivo, uno schema di atto recante l’invito:

  • alla formulazione di deduzioni difensive nei 60 giorni successivi;
  • ovvero alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione nei 30 giorni successivi.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una definizione in adesione anche prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Nella ipotesi in cui il contribuente, a seguito della comunicazione di uno schema di atto, non presenti istanza di adesione, una volta ricevuto l’avviso di accertamento, potrà sempre presentare istanza di adesione, ma dovrà farlo nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. In questo caso, inoltre, il termine per presentare ricorso è sospeso per un periodo di 30 giorni.

Qualora, invece, a seguito della comunicazione dello schema di atto, il contribuente presenti istanza di adesione e questa non si concluda positivamente, una volta ricevuto l’avviso di accertamento, egli non potrà ripresentare istanza di adesione.

Nel caso di atti non soggetti all’obbligo di contraddittorio, invece, l’avviso di accertamento (o l’atto di recupero) dovrà contenere l’invito a comparire per definire l’accertamento con adesione. In questo caso, l’istanza di adesione potrà essere presentata entro il termine per il ricorso, che resterà sospeso per 90 giorni.

Sono tali gli atti specificamente individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.4.2024.

Esso ha precisato che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa, ovvero:

  • ruoli e cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86, D.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto emesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
  • accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis, D.P.R. 600/1973 e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
  • atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29, D.L. 78/2010, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di taluni tributi e irrogazione delle relative sanzioni (tasse automobilistiche erariali; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli);
  • accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  • avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
  • avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
  • avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa, ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze.

Si considera di pronta liquidazione, invece, ogni atto emesso dall’Amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base di dati e di elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa, ovvero:

  • comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, anche relativamente alla liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, D.P.R. 633/1972;
  • avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali;
  • inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

Infine, si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall’amministrazione a seguito di riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Quindi, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.