Decreto Agosto: differito il termine di sospensione dell’attività di riscossione
di Angelo GinexL’articolo 99 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha apportato modifiche alla disciplina della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Più precisamente, la disposizione citata, intervenendo sull’articolo 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) ha disposto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, si tratta dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020).
Si rammenta che il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione era precedentemente fissato al 31 agosto 2020 e che la sospensione in parola concerne i seguenti atti:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, a seguito della citata modifica, entro il 30 novembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.
La modifica in parola concerne anche i piani di dilazione e le relative richieste. In particolare, è previsto che, oltre che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, anche per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle istanze di rateizzazione presentate sino al 15 ottobre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973 conseguono al mancato pagamento di dieci rate (e non cinque), anche non consecutive.
Quindi, ne deriva che per tali richieste, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 19, soltanto in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
L’articolo 99 D.L. 104/2020 è poi intervenuto anche sull’articolo 152, comma 1, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedendo che sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Pertanto, fino a tale data le somme pignorate non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a partire dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.
Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) differisce al 15 ottobre 2020 anche il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle di pagamento e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari, come fermi amministrativi e ipoteche.
Resta invece fermo quanto già previsto in tema di rottamazione-ter e saldo e stralcio.
Quindi, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 in relazione alle scadenze (anche riaperte) da rottamazione-ter di cui agli articoli 3 e 5 D.L. 119/2018 o da saldo e stralcio di cui all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
Inoltre, per il pagamento entro tale termine di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, con la conseguenza che, se il versamento viene effettuato oltre il 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Da ultimo, restano sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 48-bis D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
3 Settembre 2020 a 1:25
Buonasera volevo sapere se la sospensione dei pignoramenti presso terzi ,prevista dal Decreto Rilancio 34/2020 art.152 prima e dal Decreto Agosto art.99 dopo, riguardano solo stipendi e pensioni oppure anche per quelli effettuati presso il datore di lavoro, da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni per delle cartelle esattoriali , dove vengono trattenuti gli importi sulle provvigioni.
Il reddito da lavoro autonomo rientra tra le sospensioni previsti nei DL su indicati? Nei DL Rilancio ed Agosto si indica oltre a Stipendi e pensioni anche ALTRE IDENTITA’ DI LAVORO , in questa dicitura voi ritenete che rientri anche il lavoro autonomo ? Forse una vostra risposta a questa problematica potrebbe risultare utile a tanti e non solo al sottoscritto. RingraziandoVi anticipatamente per la Vs risposta Un cordiale saluto Francesco