31 Agosto 2020

Decreto agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex
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L’articolo 97 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.

Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  2. per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Sul punto, si rammenta che gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

In particolare, i citati articoli 126 e 127 avevano disposto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), avrebbero potuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

Più nel dettaglio, l’articolo 18 D.L. 23/2020 aveva previsto che, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è disposta la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • imposta sul valore aggiunto;
  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  1. di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non” superiori a 50 milioni di euro;
  2. di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Invece, agli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 venivano previste specifiche ipotesi di versamenti sospesi.

Ad esempio, a favore dei soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, così come elencati nel citato articolo 61, comma 2 (ad esempio, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), veniva disposta la sospensione dei termini di versamento:

  • di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, invece, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate (articolo 18 D.L. 23/2020).

Nel caso dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nella c.d. zona rossa, veniva prevista la sospensione dei termini di versamento:

  • di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi “non” superiori a 2 milioni di euro nel 2019, venivano sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Quindi, per i mesi di aprile e maggio 2020 venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

Nel caso specifico delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche veniva disposta la sospensione sino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, veniva prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.