Decreto Aiuti e superbonus: novità e conferme
di Leonardo PietrobonCon la conversione del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), ad opera della L. 91/2022 (pubblicata in G.U. n. 164 del 15.07.2022), entrata in vigore il 16.07.2022, le modifiche alla disciplina del superbonus, di cui agli articoli 119 e 121 D.L. n. 34/2020, si arricchiscono ulteriormente.
Le modifiche alle quali si fa riferimento sono quelle introdotte dall’articolo 14, lettera a) e b), del citato D.L. 50/2022, aventi rispettivamente ad oggetto:
- la scadenza del superbonus, di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 D.L. 34/2020;
- il numero delle cessioni dei crediti derivanti dall’esecuzione di opere agevolate, di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020.
Modificando il citato comma 8 bis dell’articolo 119 D.L. 34/2020, l’articolo 14, lett. a), D.L. 50/2022 stabilisce che per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, da parte delle persone fisiche di cui alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 119 D.L. 34/2020, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In altri termini, ad oggi, per effetto della conversione in Legge del Decreto Aiuti può dirsi “consolidata”, al sussistere della condizione di esecuzione dei lavori “minimi” (30%), la nuova scadenza del superbonus per le unità unifamiliari alla data del 31 dicembre 2022, in luogo del previgente 30 giugno 2022.
Un aspetto di sicuro interesse che, fortunatamente, evita di destare possibili dubbi applicativi è rappresentato dal riferimento “oggettivo” da assumere per determinare la soglia minima di lavori necessaria per la fruizione della proroga al 30%.
In particolare, secondo quanto previsto nella nuova versione del comma 8-bis dell’articolo 119 D.L. 34/2020, nel computo dei lavori utili per considerare raggiunta tale soglia minima vanno considerate anche le opere escluse dal superbonus.
Tale precisazione normativa, tuttavia, non rappresenta una novità assoluta, bensì una conferma di quanto già manifestato dall’Agenzia nella risposta n. 791/2021 e nella FAQ del 3 febbraio 2022, secondo cui, analizzando la previgente disposizione normativa “le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla Legge di bilancio 2021”.
La lettera b) dell’articolo 14 D.L. 50/2022, come convertito dalla L. 91/2022, modifica la disciplina delle cessioni dei crediti, nel tentativo di “riattivare” un mercato pressoché bloccato ormai da alcuni mesi.
Il tentativo di riattivare il mercato delle cessioni dei crediti transita attraverso l’introduzione di una nuova possibilità di cessione da parte degli Istituti di credito e società del gruppo bancario. In particolare, la nuova versione del comma 1 dell’articolo 121 D.L. 34/2020 prevede che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 D.Lgs. 385/1993, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6 comma 2-quinquies, D.Lgs. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Sulla base della nuova formulazione normativa, i correntisti che potranno acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi minori saranno i “clienti professionali privati” di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. 58/1998, e tutti i “soggetti diversi dai consumatori o utenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, ossia tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Tuttavia, si segnala che, sulla base della riportata previsione normativa, l’ampliamento della platea di soggetti destinatari del trasferimento dei crediti è accompagnata ad un ambito applicativo “ristretto”, in quanto tale ampliamento dovrebbe riguardare, in base all’articolo 57, comma 3, D.L. 50/2022, solo quei crediti di imposta derivanti da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Sul punto, sono in ogni caso auspicabili indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.