16 Settembre 2020

Decreto attuativo del bonus ricapitalizzazione Pmi: questioni ancora aperte

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Come già commentato in un precedente intervento, l’articolo 26 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito con modifiche dalla L. 77/2020, prevede alcune misure volte ad favorire la capitalizzazione di società attraverso nuovi apporti di capitale da parte dei soci.

L’agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia il socio che apporta il conferimento (comma 4), che la società che lo riceve (comma 8).

La finalità dell’agevolazione è quella di sostenere alcune tipologie di società che, a causa dell’epidemiologia Covid-19, hanno visto una diminuzione di ricavi nel periodo del lock down, superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per espressa previsione normativa, le holding ex articolo 162-bis Tuir non possono purtroppo accedere all’agevolazione.

Tra gli ulteriori requisiti per il riconoscimento dei crediti d’imposta, ricordiamo come la società debba presentare un range di ricavi 2019 tra i 5 ed i 50 milioni di euro.

Come prevedeva il comma 11 dell’articolo 26, era atteso un D.M. del Mef con il quale venivano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato il D.M. 10.08.2020.

Il decreto si compone di 9 articoli e fornisce criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26.

L’articolo 2 del D.M. ricorda l’ambito di applicazione e le condizioni per beneficiare del credito che spetta a soggetti che effettuano tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro in una o più società di cui al comma 4.

Il comma 4 richiama le società che possono fruire del beneficio, di fatto ricalcando il comma 1 dell’articolo 26, con la precisazione che deve esser stato deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, e l’integrale versamento dello stesso deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. In tal caso, il credito al socio spetta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento stesso.

Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.

L’agevolazione spetta, pertanto, in relazione a conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società di cui al comma 4.

L’agevolazione è riconosciuta anche per investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE ma, in tal caso, l’agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione.

L’articolo 3 D.M. 10.08.2020 elenca tutta una serie di informazioni che andranno indicate dai soci investitori che intendono avvalersi del credito d’imposta, in un’apposita istanza da trasmettere all’Agenzia delle entrate nei termini e con le modalità che saranno definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia.

Il contribuente dovrà poi acquisire, prima della presentazione dell’istanza, e conservare, copia della delibera di aumento del capitale sociale ed una apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla società fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

In ogni caso, il credito d’imposta sarà riconosciuto dall’Ufficio previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze stesse e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà, infatti, l’Agenzia, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, a comunicare al richiedente l’eventuale riconoscimento o il diniego.

L’articolo 4 del D.M. precisa come utilizzare in capo al socio investitore il credito in dichiarazione.

Lo stesso, infatti, è fruibile già dal Modello Redditi 2021 in relazione al periodo d’imposta 2020 (periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento), e in quelle successive fino a quando non è concluso l’utilizzo.

Il credito potrà, altresì, essere utilizzato in compensazione per i pagamenti con F24 già a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 2021 (per l’anno 2020) senza l’applicazione dei limiti di 700.000 euro (per il 2020 elevato a 1 milione), e senza il limite dei 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU.

Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’articolo 5 D.M. 10.08.2020 disciplina, invece, il credito riconosciuto alla società “ricapitalizzata”, previsto dal comma 8 dell’articolo 26.

Il comma 8, infatti, prevede che anche la società potrà beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite civilistiche (giusta la precisazione contenuta nella Relazione illustrativa) eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale “agevolato”.

Anche per la società sarà necessaria la presentazione di apposita istanza all’Ufficio competente.

Sarà l’Agenzia, entro 30 giorni, a riconoscere la spettabilità del credito, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.

Il D.M. 10.08.2020 precisa le ulteriori condizioni che deve soddisfare la società beneficiaria, in parte inserite al comma 2 articolo 26 in sede di conversione, che qui riproponiamo:

a) trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

b) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

c) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011 (disciplina antimafia);

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve esser intervenuta condanna definitiva, per reati commessi in violazione di norme fiscali.

Gli ultimi articoli del D.M. riportano le cause di decadenza del beneficio e le attività di controllo degli Uffici.

Rimangono quindi aperte alcune questioni rilevanti, come ad esempio l’utilizzabilità di poste patrimoniali come finanziamenti soci, versamenti in conto aumento capitale/futuro aumento capitale.