Decreto Brexit: fissata la decorrenza di iscrizione all’Aire – 2° parte
di Marco BargagliIn un precedente contributo si sono ricordati i presupposti al ricorrere dei quali il contribuente è considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato, nonché la presunzione legale relativa di residenza che opera quando il contribuente, pur essendosi cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, si sia trasferito in uno Stato a regime fiscale privilegiato.
Con riferimento alla decorrenza di iscrizione all’Aire e alla contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente in Italia, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 270 del 18.07.2019, avente ad oggetto “Gli adempimenti fiscali ai fini delle II.DD. e IVIE da parte di un soggetto trasferitosi in Gran Bretagna”.
Il soggetto istante ha dichiarato di possedere la doppia cittadinanza italiana e britannica, essendo nato in Gran Bretagna da genitori italiani e di essere attualmente residente a Londra.
Inoltre, il soggetto istante:
- ha ottenuto, nel 2006, la residenza in Italia in seguito al suo trasferimento per motivi di lavoro;
- ha presentato, in data 19.01.2018, la richiesta di iscrizione all’Aire al Consolato Generale d’Italia a Londra poiché, sempre per motivi di lavoro, è ritornato in Gran Bretagna;
- a partire da ottobre 2017 ha cessato in Italia ogni rapporto di lavoro, sia come dipendente, sia occasionale;
- dal 22.01.2018 ha iniziato a lavorare come dipendente di una società con sede nel Regno Unito.
Inoltre, per quanto riguarda le sue relazioni personali, l’istante ha evidenziato che i suoi genitori risiedono nella casa in cui vive a Londra e sua moglie, ogni mese, si reca a Londra per trascorrere alcuni giorni insieme al coniuge, come emerge dai biglietti aerei che sistematicamente documentano i viaggi effettuati all’estero.
Tutto ciò premesso il contribuente ha chiesto la conferma (ai fini Irpef, alle relative addizionali comunale e regionale, all’Imu e all’Ivie), di poter essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito già dal 2018.
Preso atto delle argomentazioni logico-giuridiche espresse nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate ha anzitutto delineato il contesto normativo di riferimento e, simmetricamente, valutato il rapporto intercorrente tra la normativa interna e le disposizioni convenzionali di riferimento.
Successivamente, è stato posto in evidenza che, come risulta nell’istanza di interpello, nonché dalle informazioni consultabili nell’Anagrafe tributaria sulla base dei dati desunti dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire), istituita presso il competente Ministero dell’Interno (articolo 1 L. 470/1988), il soggetto istante è formalmente iscritto all’Aire dal 04.07.2018.
In merito, giova ricordare che l’articolo 16, comma 3, D.L. 22/2019 (c.d. “Decreto Brexit”), ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 6 L. 470/1988, in base al quale, gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero, rese all’ufficio consolare competente, decorrono dalla loro data di presentazione, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
La nuova disposizione prevede, inoltre, che le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 22/2019 e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe, hanno sempre decorrenza dalla data di presentazione.
In buona sostanza, l’iscrizione all’Aire avrà effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, senza dover aspettare la ricezione da parte dell’ufficiale dell’anagrafe, ossia la dichiarazione di trasferimento da parte dell’ultimo comune di residenza.
Di contro, in precedenza, l’abrogato articolo 7 D.P.R. 323/1989 (recante il regolamento per l’esecuzione della L. 470/1988), fissava la decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe.
Sullo specifico tema, occorre tuttavia precisare che:
- la nuova disposizione, introdotta con il L. 22/2019, risulta inapplicabile alla fattispecie rappresentata nell’istanza, avendo già ricevuto l’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di trasferimento all’estero resa dal contribuente al competente consolato;
- il contribuente deve essere identificato come soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese per il periodo d’imposta 2018, sussistendo una delle tre condizioni – alternative tra di loro – previste dall’articolo 2, comma 2, Tuir e, in particolare, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (infatti, il soggetto istante risulta essere formalmente iscritto all’Aire dal 04.07.2018);
Quindi per l’annualità 2018 tutti i redditi percepiti dal soggetto istante, ovunque siano stati prodotti, devono essere tassati nel nostro Paese, con possibilità di evitare l’eventuale doppia imposizione sul reddito sulla base di quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 3, della Convezione, ai sensi del quale “Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l’Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito … può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
Di conseguenza, in relazione all’annualità 2018, il soggetto residente in Italia sarà tenuto a dichiarare all’Amministrazione finanziaria italiana tutti i redditi percepiti, ovunque siano stati prodotti, ai fini dell’applicazione dell’Irpef e delle relative Addizionali comunale e regionale.
Inoltre, la qualità di soggetto passivo residente nel nostro Paese comporta, per l’esercizio 2018, anche l’imponibilità ai fini Ivie dell’immobile che l’istante dichiara di possedere nel Regno Unito, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, l’imposta è dovuta sul “valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.
Infine, in relazione all’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu) relativa all’abitazione ubicata a Rimini, di cui l’istante ha dichiarato di essere comproprietario con la moglie, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato che “non si rilevano profili di competenza”.
Infatti, con la risoluzione n. 73/E del 06.07.2012, è stato chiarito che la trattazione delle istanze di interpello concernenti l’applicazione della normativa in materia di Imu è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà impositiva, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo.