28 Giugno 2014

Decreto competitività – novità in materia di capitale sociale e collegio sindacale

di Luca Dal Prato
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 144 del 24 giugno 2014) del D.L. 91/2014 (c.d. decreto “competitività”) in vigore dal 25 giugno, entrano in vigore importanti novità sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata.

In particolare:

  • per le S.P.A., è prevista la riduzione del capitale sociale minimo;
  • per le S.R.L., vengono riviste le cause per le quali è obbligatorio nominare un organo di controllo esterno.

Capitale sociale delle SpA

L’art. 20, co. 7, del DL dispone che “All’articolo 2327 del codice civile la parola: “centoventimila” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantamila”“.

La finalità della nuova norma è contenuta nella relazione illustrativa la quale, a commento del comma 7, riporta che: “L’ammontare minimo del capitale sociale per la costituzione di una società per azioni può essere considerato, tra gli altri, uno dei motivi per i quali le imprese in fase di avviamento privilegiano il ricorso al tipo della s.r.l., in luogo della s.p.a., che per converso rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito. Nell’ordinamento europeo la seconda direttiva in materia di società (77/91/CE) e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2012/30/UE del 25 ottobre 2012 prevedono un importo minimo pari a 25 mila euro. Inoltre, le legislazioni dei principali Stati membri dell’UE (Regno Unito, Germania e Francia) prevedono un capitale minimo inferiore a quello stabilito in Italia […]”. L’obiettivo del legislatore è quindi quello di incentivare la costituzione di nuove società di capitali, sotto la forma di società per azioni.

Ulteriore novità di rilievo è la possibilità di emettere azioni a voto plurimo. L’art. 20, al comma 1 prevede che: “In deroga all’articolo 2351, quarto C0171172a, del codice civile, gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi’ prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato”.

La norma ha particolare rilievo in quanto introdotta allo scopo di incentivare la collocazione in Borsa,attenuando il timore di perdita del controllo che frena le imprese familiari, e aumentare la liquidità delle azioni delle società quotate.

Organo di controllo nelle SRL

L’art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 dispone che: “All’articolo 2477 del codice civile il secondo comma e’ abrogato; nel terzo comma la parola: “altresi'” e’ soppressa e nel sesto comma le parole: “secondo e” sono soppresse”. La relazione illustrativa, proseguendo nel commento del comma 7 dell’art. 20, sostiene che: “[…] Per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell’art. 2477 del codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”.

In sostanza, con l’abrogazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, nei casi in cui il capitale sociale sia non inferiore al capitale sociale minimo previsto per le società per azioni, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore si verificherà, ai sensi dell’art. 2477 comma 3 del codice civile:

  • alla tenuta della redazione del bilancio consolidato;
  • al controllo di altra società tenuta alla revisione legale dei conti;
  • al superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 2435-bis.

L’ammontare del capitale sociale non determinerà quindi più alcun obbligo, indipendentemente dal suo ammontare, superiore o inferiore a quello minimo per le società di capitali.

Applicazione ed entrata in vigore della norma sul collegio sindacale

Considerato che per le srl con capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro viene meno l’obbligo di nominare un organo di controllo / revisore, ci si interroga sulla decorrenza della norma, in quanto non pare chiaro se l’eventuale decisione dei soci, di eliminare l’organo di controllo, abbia una funzione:

  • meramente dichiarativa, escludendo quindi qualsiasi vaglio di legittimità dell’autorità giudiziaria;
  • di esclusivo accertamento di effetti giuridico già prodottisi ex lege, senza obbligo di revoca;
  • di causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 e 2400 c.c.) con l’obbligo di restare in carica fino al la scadenza del mandato.

Quanto all’eventuale revisore, l’art. 4 comma 1 lett. i) del DM 28 dicembre 2012 n. 261 dispone che costituisce giusta causa di revoca “i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. In questo caso, quindi, l’assemblea che prende atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, potrebbe procedere alla relativa revoca.

In conclusione, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che chiarisse come comportarsi nei casi di srl attualmente dotate di capitale sociale pari o superiore a 120.000 Euro e di un organo di controllo.

In merito è possibile consultare anche: