Gli enti locali possono, quindi, introdurre la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali mediante apposita delibera del Consiglio Comunale, nella quale occorre dar atto:
- del numero di rate e della loro scadenza, che non può superare il 30.09.2021;
- delle modalità di accesso alla definizione agevolata;
- dei termini di presentazione dell’istanza;
- del termine entro cui l’Ente locale o il concessionario della riscossione trasmette ai contribuenti la comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Definibili sono le sole sanzioni di tutti i provvedimenti aventi ad oggetto entrate tributarie e patrimoniali e notificati dal 2000 al 2017.
Esclusi sono invece:
- interessi di mora;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- pene pecuniarie derivanti da sentenze o provvedimenti di condanna in sede penale;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di norme tributarie;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato di cui all’articolo 16 Regolamento (UE) 2015/1589.
Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme del Codice della Strada, la definizione opera solo per gli interessi.
La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme ivi dedotte.
Ciò posto, l’istituto in rassegna cela delle criticità che sono state evidenziate dall’IFEL nella nota di approfondimento del 30.05.2019.
In particolare, sembra che non possano essere definite le ingiunzioni notificate prima del 2000 e per le quali sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Inoltre, attesi gli ampi margini di autonomia riservati all’Ente locale nella regolamentazione dei criteri d’accesso alla definizione agevolata, si ritiene possibile disporre l’accesso alla rottamazione limitatamente a determinate annualità d’imposta, ad alcune delle entrate di propria competenza, alle ingiunzioni già oggetto di provvedimenti di rateizzo e ai crediti inclusi in proposte di accordo o di piani del consumatore di cui alla L. 3/2012.
Da ultimo, l’IFEL ha rilevato le differenze tra l’istituto in disamina e la rottamazione dei ruoli.
Oltre alla già detta esclusione degli interessi, la definizione delle ingiunzioni diverge rispetto a quella dei ruoli per il periodo massimo di rateazione, nonché per la disciplina relativa ai tardivi versamenti.
Nella specie, se la rottamazione di cui al D.L. 119/2018 prevede la possibilità di rateizzare sino al 2023, la definizione delle ingiunzioni deve concludersi improrogabilmente entro il 30.09.2021.
Quanto ai tardivi versamenti, invece, l’articolo 15 D.L. 34/2019 non reca la possibilità di mantenere gli effetti della rottamazione in caso di lieve ritardo, al pari dell’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.
Ad ogni modo, pare possibile introdurre detta opportunità, all’atto dell’emanazione del regolamento comunale, inserendo una norma regolamentare del tipo: «Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l’inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza».
Da ultimo, pare opportuno che si dia la possibilità al contribuente di definire anche le singole poste ingiunte, qualora l’ingiunzione notificata abbia ad oggetto crediti di diversa natura o crediti relativi a più annualità d’imposta.