8 Agosto 2019

Decreto Crescita: limitata rottamazione delle ingiunzioni di pagamento

di Angelo Ginex
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Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, estende, seppur con limiti, alle ingiunzioni di pagamento quanto previsto dall’articolo 3 D.L. 119/2018, al fine di equiparare il trattamento riservato a coloro che sono soggetti a riscossione mediante ruolo e a coloro che sono soggetti al metodo dell’ingiunzione, nonché di prorogare quanto inizialmente previsto dall’articolo 6-ter D.L. 193/2016.

In particolare, l’articolo 15 D.L. 34/2019 stabilisce che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni […], l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».

Gli enti locali possono, quindi, introdurre la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali mediante apposita delibera del Consiglio Comunale, nella quale occorre dar atto:

  • del numero di rate e della loro scadenza, che non può superare il 30.09.2021;
  • delle modalità di accesso alla definizione agevolata;
  • dei termini di presentazione dell’istanza;
  • del termine entro cui l’Ente locale o il concessionario della riscossione trasmette ai contribuenti la comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute.

Definibili sono le sole sanzioni di tutti i provvedimenti aventi ad oggetto entrate tributarie e patrimoniali e notificati dal 2000 al 2017.

Esclusi sono invece:

  • interessi di mora;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • pene pecuniarie derivanti da sentenze o provvedimenti di condanna in sede penale;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di norme tributarie;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato di cui all’articolo 16 Regolamento (UE) 2015/1589.

Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme del Codice della Strada, la definizione opera solo per gli interessi.

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme ivi dedotte.

Ciò posto, l’istituto in rassegna cela delle criticità che sono state evidenziate dall’IFEL nella nota di approfondimento del 30.05.2019.

In particolare, sembra che non possano essere definite le ingiunzioni notificate prima del 2000 e per le quali sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.

Inoltre, attesi gli ampi margini di autonomia riservati all’Ente locale nella regolamentazione dei criteri d’accesso alla definizione agevolata, si ritiene possibile disporre l’accesso alla rottamazione limitatamente a determinate annualità d’imposta, ad alcune delle entrate di propria competenza, alle ingiunzioni già oggetto di provvedimenti di rateizzo e ai crediti inclusi in proposte di accordo o di piani del consumatore di cui alla L. 3/2012.

Da ultimo, l’IFEL ha rilevato le differenze tra l’istituto in disamina e la rottamazione dei ruoli.

Oltre alla già detta esclusione degli interessi, la definizione delle ingiunzioni diverge rispetto a quella dei ruoli per il periodo massimo di rateazione, nonché per la disciplina relativa ai tardivi versamenti.

Nella specie, se la rottamazione di cui al D.L. 119/2018 prevede la possibilità di rateizzare sino al 2023, la definizione delle ingiunzioni deve concludersi improrogabilmente entro il 30.09.2021.

Quanto ai tardivi versamenti, invece, l’articolo 15 D.L. 34/2019 non reca la possibilità di mantenere gli effetti della rottamazione in caso di lieve ritardo, al pari dell’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018.

Ad ogni modo, pare possibile introdurre detta opportunità, all’atto dell’emanazione del regolamento comunale, inserendo una norma regolamentare del tipo: «Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di ritardato pagamento, ivi compresa l’inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza».

Da ultimo, pare opportuno che si dia la possibilità al contribuente di definire anche le singole poste ingiunte, qualora l’ingiunzione notificata abbia ad oggetto crediti di diversa natura o crediti relativi a più annualità d’imposta.

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