1 Luglio 2019

Decreto crescita: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019 la L. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), la quale, tra l’altro, introduce una serie di disposizioni che incidono in misura importante sulle principali scadenze fiscali.

Il Decreto crescita, infatti, non prevede soltanto il differimento di versamenti al 30 settembre per i soggetti Isa, ma fa slittare al 30 novembre i termini per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.

L’articolo 4 bis, comma 2, D.L. 34/2019 modifica infatti l’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, che, a seguito delle novità, prevede quanto segue:

  • le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno,
  • ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per i soggetti Ires, invece, il nuovo termine previsto è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il maggior termine previsto, di cui sarà possibile beneficiare sin dalla presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, non riguarda solo i soggetti Isa, ma tutti i contribuenti, i quali potranno quindi presentare i modelli Redditi 2019 e Irap 2019 il prossimo 2 dicembre (cadendo il 30 novembre di sabato).

La nuova scadenza, inoltre, non costituisce un differimento concesso per il solo anno 2019, avendo il Decreto crescita definitivamente modificato i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Giova da ultimo ricordare che il nuovo termine porta con sé la modifica di una serie di ulteriori scadenze, le quali sono legate appunto ai termini previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi: basti pensare, ad esempio, al maggior termine entro il quale potrà essere trasmessa la c.d. dichiarazione tardiva.

Un altro importante differimento riguarda poi la dichiarazione Imu e Tasi, che, dal 30 giugno, è stata differita al 31 dicembre (articolo 3-ter D.L. 34/2019).

Tornando invece a concentrare l’attenzione sulla prevista proroga dei versamenti, si ritiene opportuno ricordare che potranno essere versati il prossimo 30 settembre:

  • il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap,
  • il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi,
  • il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all’attività d’impresa del contribuente),
  • il saldo dell’addizionale regionale, nonché il saldo e il primo acconto dell’addizionale comunale Irpef,
  • il saldo e il primo acconto dell’Ivie e dell’Ivafe,
  • i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8, comma 2, D.M. 11.05.2001),
  • l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali),
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale (sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società “trasparenti” potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl non trasparenti il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari),
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione separata.

Si ricorda, tuttavia, che per poter beneficiare della prevista proroga è necessario verificare che il contribuente:

  1. eserciti, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (indipendentemente dall’effettiva applicazione degli Isa). È quindi a tal fine necessario far riferimento agli indici approvati con il M. 23.03.2018e il D.M. 28.12.2018,
  2. dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Possono inoltre beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir (e imputano quindi i redditi per trasparenza).