Decreto crescita: sì alla rappresentanza in giudizio dell’AeR con avvocati del libero foro
di Angelo GinexIl D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro e sul loro conferimento dello ius postulandi.
In particolare, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l’Ente (l’Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l’articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell’Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l’articolo 4-novies del Decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale.
Laddove, invece, i giudizi riguardino materie ad essa non attribuite, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante propri dipendenti, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante avvocati del libero foro, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, senza che sia necessaria alcuna delibera che conferisca loro lo ius postulandi richiesto dall’ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.
La ratio della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall’intento di sanare, ancora una volta a discapito del contribuente, le pronunce di nullità intervenute nell’ultimo biennio, mediante le quali si era affermato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di ente pubblico, dovesse prioritariamente avvalersi dell’Avvocatura di Stato, potendo ricorrere a difensori esterni solo in casi eccezionali e previa adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (Cassazione, nn. 1992/2019 e 28684/2018).
Inoltre, insufficiente era anche la produzione in giudizio da parte del riscossore del regolamento con l’Avvocatura di Stato, in cui si dava atto dell’impossibilità della difesa di Stato di assumere il patrocinio e della legittimità della difesa esterna, dacché ne derivava la nullità della costituzione in giudizio, oltretutto insanabile, in quanto difesa da un soggetto privo di ius postulandi.
Non sono mancate comunque pronunce di alcune corti di merito che avevano concesso all’Agente della Riscossione di stare in giudizio anche con avvocati del libero foro (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 1045/2019; Trib. Milano, ordinanza 29.01.2019; Trib. Bari, sentenza n. 415/2019).
Con detta modifica, dunque, non solo si opera una sanatoria di tutti i vizi relativi ai giudizi pendenti, ma si aderisce integralmente al Protocollo d’Intesa tra Avvocatura di Stato e Agenzia delle Entrate e Riscossione del 22.06.2017 e al verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Gestione dell’Agente della riscossione del 17.12.2018.
In definitiva, alla luce della norma di interpretazione autentica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può farsi assistere da avvocati del libero foro alle seguenti condizioni:
- se essa dichiara di non volersi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura di Stato;
- se l’Avvocatura di Stato dichiara la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio per una particolare causa;
- definizione di specifici criteri in atti di carattere generale;
- rispettando le previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.Lgs. 50/2016.
Ciò vale sia per la difesa in sede civile, sia per quella dinanzi al giudice tributario.