Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: nuove risposte dalle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la circolare 11/E/2020, pubblicata ieri, 6 maggio, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti, pervenuti da associazioni di categoria e professionisti, relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Decreto Cura Italia (recentemente convertito, con modificazioni, in Legge) e dal Decreto Liquidità.
Nella prima parte la circolare chiarisce che rientrano tra gli adempimenti tributari sospesi fino al 31 maggio (da effettuare entro il 30 giugno), tra gli altri, i seguenti:
- la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020;
- la presentazione della comunicazione liquidazione periodica (Lipe) del primo trimestre 2020;
- la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020;
- la presentazione del modello EAS;
- la presentazione del modello Intra12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati);
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto (avveramento della condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione dell’imposta di registro).
Viene inoltre chiarito che la sospensione degli adempimenti, disposta dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia, che, letteralmente, è riservata ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica anche nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.
Si espongono di seguito, in sintesi, alcuni degli ulteriori chiarimenti offerti con la richiamata circolare.
DOMANDE | RISPOSTE |
Le spese sostenute per l’acquisto di mascherine sono detraibili? | Sì, se costituiscono dispositivi medici. È quindi necessario controllare che nello scontrino/fattura di acquisto sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea. Il soggetto che vende il dispositivo medico può tuttavia indicare sullo scontrino/fattura la dicitura “prodotto con marcatura CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, il numero della direttiva comunitaria di riferimento: in questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato. Le spese sono detraibili anche se gli acquisti non sono effettuati in farmacia. |
In caso di fusione per incorporazione di più società come va verificato il calo del fatturato ai fini della sospensione dei versamenti tributari? | Il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019. |
Gli accordi di conciliazione fuori udienza possono essere sottoscritti a distanza? | Sì. Trovano applicazione le procedure dettate dalla circolare 6/E/2020 per la gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione. |
In caso di liquidazione dell’Iva di gruppo è necessario verificare le riduzione del fatturato per la società controllante o per tutte le società partecipanti alla procedura? | È sufficiente che anche uno solo dei soggetti abbia subito una diminuzione del fatturato, purché i ricavi dell’attività dallo stesso svolta siano prevalenti rispetto a quelli totali a livello di gruppo. Se la condizione di prevalenza non è realizzata, la singola società può essere esclusa dalla liquidazione periodica di gruppo. È possibile sospendere l’Iva della singola società anche nel caso in cui la sospensione sia prevista in considerazione dell’attività svolta dalla stessa (e, quindi, non solo a fronte della riduzione del fatturato). I chiarimenti valgono anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo Iva. |
Ai fini del credito d’imposta per negozi e botteghe rilevano anche le spese condominiali? | Sì, se sono state pattuite come voce unitaria del canone di locazione e tale circostanza risulti da contratto. |
Il contratto di locazione comprende un negozio (C/1) e una pertinenza (C/3). Il canone di locazione è unitario. Come va calcolato il credito d’imposta? | Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività. |
I premi delle polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio di contrarre il Covid-19, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente? | No, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), Tuir. |
L’ulteriore proroga, concessa fino al 30 aprile, per la trasmissione delle Certificazioni Uniche, può essere applicata anche alla comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato? | No, in considerazione del mancato richiamo normativo. Le comunicazioni, pertanto, dovevano essere effettuate entro il 31 marzo. |
La sospensione dei termini riconosciuta agli Uffici per le attività alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, riguarda soltanto le attività scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio? | No, tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. |
Come devono essere computati i giorni per la conclusione del procedimento di adesione? | In caso di adesione presentata su istanza di parte si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del Decreto Cura Italia, così prorogata dal Decreto Liquidità. Può inoltre trovare applicazione anche la sospensione feriale, se nel computo dei termini ricade anche il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto 2020. |
Le scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale beneficiano della proroga prevista per gli adempimenti nell’ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti? | Sì, le richiamate disposizioni si applicano anche ai crediti tributari oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’articolo 182-ter L.F.. Non beneficiano invece della proroga di sei mesi i pagamenti derivanti da rottamazioni bis e ter (anche se richieste nell’ambito delle suddette procedure). |