Decreto Cura Italia: sospensione dei versamenti per i terzi pignorati
di Andrea RamoniLuigi A. M. RossiTra le misure maggiormente richieste al legislatore dell’emergenza v’era senza dubbio la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati alla riscossione, in ragione delle necessità di fornire liquidità ad un sistema posto pressoché al collasso. La risposta è debitamente giunta con l’articolo 68 D.L. 18/2020, lasciando tuttavia aperte alcune zone d’ombra sulla concreta applicazione della norma.
Al primo comma, si prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122”.
Sotto il profilo oggettivo, dunque, è chiaro che il pagamento di tributi di vario genere, contributi previdenziali e altre entrate non tributarie, possano beneficiare della sospensione dei termini in parola.
È, pertanto, irrilevante il titolo per cui dette somme risultano affidate al concessionario, considerato il richiamo alla cartella di pagamento, formata e notificata a mente degli articoli 25 D.P.R. 602/1973 e seguenti, e all’avviso di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia delle Entrate che, come noto, è esso stesso titolo per la riscossione.
Il secondo comma precisa altresì che detta sospensione si applichi “anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. In altre parole, si tratta dei casi di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, di ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dei nuovi accertamenti esecutivi, così come introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Per entrambe le fattispecie sopra rappresentate, viene precisato che:
- i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, ovvero entro il 30 giugno 2020;
- non si procede al rimborso di quanto già versato;
- i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione vengono sospesi, in forza dell’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Infine, il terzo comma dell’articolo 68 differisce, al 31 maggio 2020, il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla “Rottamazione-ter”, così come quello del 31 marzo 2020, previsto dalla c.d. misura “Saldo e stralcio”, di cui all’articolo 1, comma 190, L. 145/2018.
Il tenore letterale della norma non consente tuttavia di comprendere se detta sospensione, di certo riferita alle ipotesi di versamento diretto da parte del contribuente debitore, possa estendersi anche ai (numerosi) casi di pagamenti imposti a terzi, per effetto di atti di pignoramento.
A tal fine, giova ricordare che l’articolo 72-bis D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, alle condizioni ivi contenute, di indicare, nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore (contribuente) verso terzi, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario.
Ci si chiede, quindi, se i destinatari della disposizione di cui all’articolo 68, siano non solo i contribuenti morosi in forza del titolo (cartella di pagamento o atto impoesattivo), ma anche coloro che, in forza del pignoramento, intervengono nel rapporto – trilaterale – con l’agente della riscossione.
Che l’intenzione del legislatore sia quella di estendere, anche a questi ultimi, la disposizione in parola, pare emergere non tanto dalla relazione illustrativa al D.L. 18/2020, quanto dalla relazione tecnica, laddove è possibile leggere che “per la quantificazione dell’impatto sul gettito dei commi 1, 2 e 3” è stata considerata sia “la riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell’attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione” sia “la riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso di tempo temporale disponibile per il relativo esperimento”.
Per quanto l’inciso finale lasci aperta un’alea interpretativa, pare evidente come il provvedimento abbia tenuto in considerazione anche la perdita di gettito derivante dalla sospensione delle attività riconducibili alla fase dell’esecuzione esattoriale. Se allora è vero che l’atto di pignoramento è tipicamente preordinato alla riscossione coattiva delle somme di cui si discute, pare ragionevole potersi affermare che anche il termine di versamento da parte dei terzi pignorati possa soggiacere alla sospensione dell’articolo 68 D.L. 18/2020.
Si auspica, in ogni caso, un immediato chiarimento che, in coerenza con l’intenzione ispiratrice della norma, vada a specificare, apertis verbis, che la sospensione dei termini di versamento riguarda anche quelli dei terzi pignorati. Interpretazione che appare oltremodo convincente, in quanto eviterebbe disparità di trattamento tra il contribuente in bonis – destinatario delle previsioni dell’articolo 68 – e quello già interessato dalla procedura dell’articolo 72-bis D.P.R. 602/1973. Considerando, soprattutto, che il pignoramento di crediti verso terzi, tra cui a buon titolo rientra quello delle disponibilità finanziarie depositate in conto corrente, rappresenta ormai da tempo la principale modalità di aggressione patrimoniale del contribuente moroso o inadempiente.
20 Marzo 2020 a 8:12
A mio avviso manca una considerazione: nell’ipotesi di pignoramento in particolare di somme in conto corrente o di crediti, se viene mantenuto l’effetto del pignoramento- per cui la somma depositata in conto corrente rimane indisponibile per il debitore così come il credito non gli potrà essere pagato – nessun vantaggio viene al debitore che la norma vorrebbe facilitare; caso mai il vantaggio va a favore o della banca – anche se non conosco quale utilizzo possa averela somma depositata ma “bloccata” – o del terzo pignorato, il quale sarebbe autorizzato a trattenere presso di sè la somma, ma non sarà mai comunque autorizzato a rilasciarla nella disponibilità del debitore. Per il quale quindi nulla cambia.
22 Maggio 2020 a 11:07
Non ho capito se un pignoramento contro terzi INPS sulla pensione fatto da una banca per debiti finanziaria rientrano nella sospensione fino ad agosto