Decreto “Destinazione Italia”: credito d’imposta ricerca e sviluppo
di Adriana Padula
In cantiere una nuova misura dedicata alla promozione degli investimenti in ricerca e sviluppo in favore del sistema produttivo italiano. Il Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, ribattezzato “Destinazione Italia”, attualmente al vaglio congiunto delle Commissioni Finanza e Attività produttive della Camera, riformula una misura agevolativa che più volte negli ultimi decenni ha mutato forma e ambito di applicazione, senza tuttavia assumere carattere strutturale.
L’incentivo si concreta in un credito d’imposta fruibile dai soggetti esercenti attività d’impresa e opera sugli incrementi di spesa in attività di ricerca rispetto alle risorse destinate a tali attività nell’anno precedente. La misura non ha carattere di specialità, né territoriale, né settoriale; pertanto, opera nei riguardi di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle relative dimensioni, dal mercato di sbocco o settore di riferimento, nonché del regime contabile adottato.
Il credito d’imposta è individuati nella misura del 50% degli incrementi di spesa in ricerca e sviluppo realizzati e documentati nel’anno rispetto all’esercizio precedente, e dovrebbe decorrere dal 2014 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Condizione per l’accesso al beneficio è il sostenimento di una spesa annua agevolabile di almeno 50.000 euro. Il massimale annuo per ciascun beneficiario è fissato dalla norma in euro 2.500.000, nel limite complessivo di spesa e delle risorse assegnate a tale misura per ciascun esercizio. Come specificato dalla relazione tecnica di accompagnamento del decreto, l’attivazione della misura avverrà a seguito della definizione della programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali comunitari e previa individuazione dell’incentivo all’interno del programma operativo nazionale (PON). In relazione alle risorse definitivamente assegnate dal PON, apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disporrà in merito alle modalità attuative.
Gli investimenti ammessi al beneficio, attengono ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo la qualificazione espressa dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Le voci di spesa ammesse a beneficio attengono a:
- personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore a euro 2.000, in rapporto alla misura e al periodo di utilizzo nell’ambito dell’attività agevolata e sempre nei limiti delle percentuali di ammortamento fiscalmente deducibili, stabilite dal D.M. 31 dicembre 1988;
- costi sostenuti nelle attività svolte in collaborazione con università ed enti pubblici di ricerca, oneri per ricerca contrattuale e competenze tecniche e per l’acquisizione, anche in licenza, di brevetti.
Sul piano documentale, l’accesso all’agevolazione è subordinato all’espletamento di controlli da parte del soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da professionista iscritto nel registro della revisione legale. Per le imprese non soggette a revisione legale obbligatoria né dotate di collegio sindacale, è richiesto che la certificazione venga comunque resa da un revisore legale dei conti ovvero da società di revisione legale dei conti iscritti nei relativi registri. La certificazione di conformità deve risultare in allegato al bilancio di esercizio.
L’agevolazione, come accennato, opera nella forma di credito d’imposta commisurato al 50% dell’incremento delle spese ammissibili rispetto al periodo d’imposta precedente, e può essere impiegato in compensazione orizzontale, con Modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, a norma dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Del bonus bisognerà dare indicazione nella dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta di maturazione del relativo beneficio. In aggiunta, la misura del credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini della determinazione delle procedure di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
La fruizione dell’agevolazione avverrà tramite piattaforma informatica, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati. La relazione illustrativa al decreto evidenzia sul punto che la procedura sarà implementata in modo da garantire l’assenza di graduatorie e di eventuali code da parte dei beneficiari, rendendo disponibile l’esatto ammontare delle risorse.
Quella proposta dal decreto Destinazione Italia è solo l’ultima delle misure promosse negli ultimi anni a supporto delle attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese. Rispetto al sistema delineato dall’articolo 1, comma 280-282, della Legge n. 296/2006, per il triennio 2007-2009, il beneficio opera secondo un approccio incrementale, ovvero in rapporto agli incrementi di spesa rispetto al periodo d’imposta immediatamente precedente; condizione che, peraltro, deve presentarsi anche nell’arco temporale di validità della misura, dal 2014 al 2016. A giudizio delle imprese, inoltre, l’accesso al bonus ricerca rimane vincolato ad adempimenti burocratici “pesanti”, che potranno fortemente limitarne i benefici, a dispetto della finalità esplicita della misura, vale a dire quella di favorire una programmazione di lungo respiro da parte delle imprese, con progetti di investimento incisivi sulla competitività del sistema produttivo.