Il Decreto dignità modifica l’ambito oggettivo dello split payment
di EVOLUTIONAi fini dell’inquadramento dello split payment sotto il profilo oggettivo, occorre tener presente alcuni punti fondamentali.
Il meccanismo si applica:
- alle cessioni di benie alle prestazioni di servizi (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle A.;
- solo alle operazioni documentate mediante fatturaemessa dai fornitori, la quale indichi, tra l’altro, l’imposta addebitata all’ente pubblico;
- per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell’ambito della sfera non commercialeche nell’esercizio di attività d’impresa.
La circolare AdE 27/E/2017 ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo split payment non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa di all’articolo 32-bis del D.L. 83/2012. Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l’applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la regola prioritaria.
o split payment, invece, non si applica:
- alle fattispecie nelle quali la P.A. o la società non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
- agli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”;
- alle prestazioni di servizi rese alle P.A. o alle società i cui compensisiano assoggettati a ritenute alla fonte;
- alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale o della fattura semplificata;
- alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali;
- alle operazioni per le quali la P.A. o la società acquirente esportatore abitualeintende avvalersi della disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972;
- alle operazioni rese in favore dei dipendentidella P.A. o società.
Per quanto riguarda i compensi soggetti a ritenuta, in origine, lo split payment non si applicava alle prestazioni di servizi rese alle P.A. i cui compensi erano assoggettati a ritenute alla fonte
- a titolo di impostasul reddito ovvero
- a ritenuta a titolo di accontodi cui all’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.
Con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito”, si dovevano intendere ricomprese tra le fattispecie escluse anche i compensi pagati a soggetti che rendevano all’ente pubblico prestazioni di lavoro autonomo i cui compensi erano assoggettati a ritenute a titolo di acconto.
Occorre, altresì, precisare che l’esclusione in questione faceva riferimento solo alle ipotesi in cui era la stessa P.A. che corrispondeva il compenso a dover effettuare la ritenuta, e non anche quando la ritenuta era operata, in concreto, da un soggetto diverso, quale la banca del fornitore, come, ad esempio, nel caso del c.d. bonus energia, in cui il compenso per prestazioni finalizzate al risparmio energetico è assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte degli intermediari bancari.
L’articolo 1 del D.L. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 con effetto dalle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017.
Pertanto, le operazioni per le quali è emessa fattura da luglio 2017, la cui imposta è divenuta esigibile a partire dalla medesima data, soggette a ritenuta alla fonte, che soddisfavano il relativo requisito soggettivo (P.A. e società assimilate), rientravano nello split payment. Trattasi:
- delle operazioni effettuate da lavoratori autonomiesercenti arti e professioni;
- delle prestazioni di agenziae di intermediazione;
- delle cessioni di brevettie altre fattispecie per le quali il D.P.R. 600/1973 prevede l’obbligo di applicazione della ritenuta.
Tuttavia, con decorrenza dal 14 luglio 2018, l’articolo 12 del D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità) ha previsto la riesclusione dall’ambito operativo dello split payment delle prestazioni rese alle P.A. e alle società assimilate soggette:
- alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ex articolo 25 del D.P.R. 600/1973 o
- alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
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