Decreto Energia: più tempo al mondo dello sport per i versamenti fiscali
di Gennaro NapolitanoI commi 3-bis e 3-ter (introdotti durante l’iter parlamentare di conversione), dell’articolo 7 D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”, contenente Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022) introducono una nuova agevolazione a favore degli enti operanti nel mondo dello sport, allungando ulteriormente i termini dei versamenti fiscali e contributivi dovuti da tali enti.
In particolare, il legislatore, modificando quanto già in precedenza stabilito dalla Legge di bilancio 2022 (cfr. articolo 1, comma 923, L. 234/2021), stabilisce che, con l’obiettivo di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, “i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022” (comma 3-bis).
Con il successivo comma 7-ter, inoltre, il legislatore espressamente prevede che “i versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
La nuova disposizione di favore, quindi, si applica:
- alle federazioni sportive nazionali;
- agli enti di promozione sportiva;
- alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Per poter accedere al beneficio, tal enti devono:
- avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
- operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Come detto, il Decreto Energia incide su quanto in precedenza stabilito dalla Legge di bilancio 2022, il cui comma 923 aveva inizialmente previsto, a favore degli stessi enti, una sospensione dei versamenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile 2022. In particolare, il comma 923 aveva previsto che fossero sospesi:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati (cfr. articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
In sostanza, in base a quanto previsto dal Decreto Energia i termini della sospensione, inizialmente riferita ai primi quattro mesi dell’anno, sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022. In altri termini, la misura agevolativa della sospensione si applica per tutti i versamenti sopra ricordati, in calendario tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2022.
Si ricorda, peraltro, che con riferimento alla sospensione prevista dal citato comma 923 della L. 234/2021, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 3/E/2022, ha avuto modo di precisare che “non sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, la quale non costituisce un’imposta sui redditi”.
Nello stesso documento di prassi, inoltre, l’Agenzia ha precisato “che la ratio della disposizione in commento è quella di sospendere i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma stessa, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione recata dal comma 923 solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie”. Di conseguenza “sono esclusi dalla sospensione”:
- i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione;
- i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente; con tale istituto, infatti, è consentito al contribuente trasgressore di ravvedersi, entro certi termini e a determinate condizioni, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare.
Di contro, la circolare in esame ha chiarito che la sospensione si applica agli importi rateizzati di versamenti ricadenti nell’ambito applicativo delle precedenti sospensioni previste dal Decreto Cura Italia (cfr. articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020) e dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 36, L. 178/2020), trattandosi di versamenti in autoliquidazione che scadono nell’intervallo temporale interessato dalla nuova sospensione.
Tornando a quanto stabilito dal Decreto Energia, il già citato comma 3-ter si occupa delle modalità attraverso cui eseguire i versamenti sospesi, stabilendo che gli stessi devono essere effettuati:
- senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo;
- in caso di opzione per la rateazione, il versamento della prima rata deve essere eseguito entro il 31 agosto 2022, senza interessi;
- i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il 16 dello stesso mese,
- non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Si precisa, infine, che la descritta ulteriore sospensione dei versamenti fiscali e contributi si inserisce in un più ampio ventaglio di misure di favore per il mondo dello sport previste dai commi da 1 a 3 dell’articolo 7 D.L. 17/2022.
Questi ultimi, infatti, con l’obiettivo di far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, prevedono un incremento di ulteriori 40 milioni di euro per il 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Tali disposizioni stabiliscono, inoltre, che parte delle risorse di tale Fondo potrà essere destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, la cui attività è stata pesantemente condizionata dalle misure restrittive in funzione anti Covid-19.
Viene affidato a un successivo decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.