Decreto fiscale: confermato lo stralcio dei mini-debiti
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Lo scorso 13 dicembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”).
Nel testo definitivamente approvato, identico a quello trasmesso dal Senato, continuano ad essere presenti nove diverse forme di pacificazione fiscale (definizione agevolata dei Pvc e degli atti del procedimento di accertamento, definizione delle liti pendenti, definizione agevolata per Asd e Ssd, rottamazione-ter, sanatoria delle irregolarità formali, definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 504/1995, stralcio dei mini-debiti) alle quali si affiancano le nuove disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità, volte a prevedere una sanzione minima del 10 % se gli importi sono inferiori a 30.000 euro e ricorrono le circostanze di minore gravità della violazione.
Nell’ambito delle misure in tema di pacificazione fiscale, importanti novità hanno riguardato la definizione delle liti pendenti e la c.d. rottamazione-ter. Soprattutto con riferimento a quest’ultima, merita di essere sottolineato che l’iniziale numero di rate previsto, pari a 10, che costituiva il maggior beneficio rispetto alle altre edizioni delle rottamazioni, è stato portato a 18, con previsione del seguente meccanismo di pagamento:
- pagamento della prima e della seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
In considerazione del piano di pagamento previsto, gli anni entro i quali procedere ai pagamenti restano comunque cinque, come stabilito nel Decreto fiscale ante-conversione.
Nel richiamare le novità va poi ricordata la nota abrogazione delle norme in tema di integrativa speciale, con riferimento alla quale erano sorte non poche perplessità, e la sua “sostituzione” con la sanatoria delle irregolarità formali.
Non ha invece subito modifiche, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 D.L. 119/2018, rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”.
La norma, della quale, tra l’altro, si era annunciata la totale abrogazione, continua infatti a prevedere l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La disposizione non richiama specifiche imposte oggetto di annullamento, e, salve le esclusioni espressamente richiamate, sarà possibile beneficiare dello stralcio per tutte le tipologie di carico affidate all’Agente della riscossione, dalle multe del codice della strada alle imposte sui redditi.
Molti di questi carichi, tra l’altro, a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, risultavano essere prescritti. Ricordiamo a tal proposito che la tesi sostenuta dagli Agenti della riscossione, secondo la quale i crediti, una volta definitivamente accertati, anche per mezzo di atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato, erano soggetti a prescrizione decennale, è stata smentita dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17.11.2016.
Con la richiamata pronuncia è stato infatti emanato il seguente principio di diritto: “ la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 cod. civ.”.
Fermo restando l’ambito di applicazione esteso a qualsiasi tipologia di carico, giova tuttavia sottolineare che la disposizione riguarda esclusivamente i carichi affidati agli “agenti della riscossione”, e, dunque, all’Agenzia delle entrate-riscossione e alla Riscossione Sicilia Spa.
Non possono invece beneficiare della disposizione agevolativa i debiti riscossi in proprio dagli enti locali e da altri enti, quali, ad esempio, le Casse di previdenza.
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