30 Ottobre 2018

Decreto fiscale: la definizione agevolata degli atti dell’accertamento

di Angelo Ginex
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Il D.L. 119/2018 (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto molteplici strumenti atti a deflazionare il contenzioso tributario, in modo da pervenire alla cosiddetta “pace fiscale”.

Fra i tanti istituti deflattivi introdotti, appare molto interessante quello disciplinato dall’articolo 2, rubricato “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”.

In linea generale, tale norma consente di definire in via agevolata gli atti che intervengono nella fase dell’accertamento, così da gettare le basi per ricostruire un rapporto di reciproca fiducia fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente in un momento in cui le posizioni pendenti non sono ancora divenute definitive, pagando solamente le maggiori imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

I primi tre commi dell’articolo 2 D.L. 119/2018 prevedono, nello specifico, le varie fattispecie che possono essere oggetto della definizione agevolata.

Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero

Il primo comma chiarisce che rientrano nell’alveo di applicabilità della misura in commento gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero crediti notificati entro il 24.10.2018, alla duplice condizione che:

  • i medesimi non siano stati impugnati;
  • risultino ancora pendenti, alla data del 24.10.2018, i termini per la presentazione del ricorso.

Il contribuente, se interessato alla definizione agevolata, può presentare la relativa istanza, previa rinuncia all’impugnazione dell’atto impositivo e alla proposizione di un’istanza di accertamento con adesione.

Il pagamento delle somme complessivamente dovute deve avvenire:

  1. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del L. 119/2018 (e quindi, entro il 23.11.2018);
  2. o, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del citato decreto.

Inviti al contraddittorio

Il secondo comma stabilisce che sono definibili anche gli inviti al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), e articolo 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24.10.2018.

In tal caso, il contribuente deve provvedere al pagamento delle somme complessivamente dovute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 (e quindi, entro il 23.11.2018).

Accertamenti con adesione

Da ultimo, il terzo comma prevede che gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018 ma non ancora perfezionati ai sensi dell’articolo 9 D.Lgs. 218/1997, possono essere definiti in via agevolata mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute entro 20 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 119/2018 (e quindi, entro il 13.11.2018).

Dopo aver chiarito quali sono gli atti oggetto di definizione agevolata e quali sono le condizioni necessarie perché si possa accedere alla stessa, è d’uopo sottolineare che:

  • il momento perfezionativo della fattispecie si concretizza con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i relativi termini prima riportati;
  • per quanto concerne la rateazione, l’attestazione dell’avvenuto perfezionamento e la successiva attività di riscossione in caso di inadempimento si rinvia all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 218/1997 in tema di accertamento con adesione, con l’unica differenza che il numero delle rate trimestrali è stato aumentato ad un massimo di venti, indipendentemente dall’importo da dilazionare.
  • è esclusa la compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
  • se la definizione ha ad oggetto le risorse proprie tradizionali UE, il contribuente deve pagare, oltre alle somme determinate ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, D.L. 119/2018, anche gli interessi di mora, decorrenti dal 1° maggio 2016 e calcolati in funzione di quanto disposto dall’articolo 114 bis, paragrafo 1, Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatte salve le esimenti previste dallo stesso articolo;
  • sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quaterL. 167/1990 (rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori);
  • i coobbligati possono beneficiare della definizione agevolata ottenuta da uno di essi.

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