Nell’ambito delle novità introdotte con il Decreto fiscale assumono sicuramente rilevanza le modifiche alla disciplina penale-tributaria, che, con riferimento ad alcune fattispecie di reato, prevedono un aumento delle pene, mentre, in altri casi, introducono più basse soglie di rilevanza affinché si configurino i reati stessi (articolo 39 D.L. 124/2019).
Vengono inoltre estese, anche a fronte di determinati reati tributari, le previsioni di cui all’articolo 240 bis c.p., in forza del quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Iniziando con l’analizzare le fattispecie di reato che sono state interessate da un aumento delle pene previste, è possibile riassumere le novità introdotte nella tabella che di seguito si espone:
Pena prevista
Prima del Decreto fiscale
Dopo il Decreto fiscale
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che “Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”
È sta inoltre abrogata la previsione in forza della quale non assumevano rilievo le valutazioni che differivano in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che “Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”
Sono invece stati interessati da un abbassamento delle soglie di punibilità i seguenti reati:
infedele dichiarazione (articolo 4 D.Lgs. 74/2000), essendo oggi previsto che si configuri il reato se nelle dichiarazioni annuali, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente, l’imposta evasa è superiore a euro 100.0000 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni. Non assume più rilevanza, dunque, la precedente soglia dei 150.000 eurodi imposta evasa e il limite di 3 milioni di euro di elementi attivi sottratti ad imposizione,
omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000), essendo oggi previsto che il reato si configuri a seguito dell’omesso versamento di ritenute per un ammontare pari a 100.000 euro (e non più, quindi 150.000 euro),
omesso versamento Iva (articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000), per potersi configurare il quale è oggi sufficiente l’omesso versamento Iva di un importo pari a 150.000 euro (in luogo della soglia di 250.000 euro prima prevista).
Per approfondire questioni attinenti all’articolo, vi raccomandiamo il seguente corso online che si terrà giovedì 7/11:
PROGRAMMA
La stretta sull’utilizzo dei crediti fiscali
Accollo e divieto di compensazione
Cessazione forzosa delle partite IVA e inibizione alla compensazione
Obbligo di preventiva presentazione delle dichiarazioni e obbligo di utilizzo delle piattaforme dell’Agenzia: le ricadute pratiche e le tempistiche di utilizzo delle eccedenze
Appalti e subappalti: contrasto all’omissione del versamento di ritenute
Individuazione dei soggetti interessati
Iterdei nuovi adempimenti e comunicazioni obbligatorie
Le fattispecie di esonero
Le sanzioni per il mancato rispetto degli oneri
SDI e fatture elettroniche: utilizzo dei dati, divieti di utilizzo, imposta di bollo
Utilizzo dati delle fatture elettroniche
I legami con il sistema Tessera Sanitaria
Sanzioni per le omissioni e gli errori sull’imposta di bollo
Certificazione delle operazioni, documento commerciale e lotteria degli scontrini
Trattamento fiscale delle vincite da lotteria scontrini
Premi speciali per il cashless
Sanzioni lotteria scontrini
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Contrasto all’utilizzo del contante
Le nuove misure restrittive per l’utilizzo del contante
Le sanzioni connesse alle violazioni
Pagamenti con POS: sanzioni per la mancata accettazione della moneta elettronica
Credito d’imposta per commissioni su pagamenti elettronici
Interventi specifici su IVA, imposte dirette e riscossione
L’intervento per l’imponibilità IVA nel settore delle autoscuole
Le modifiche all’articolo 96 del Tuir: particolarità
Trustesteri e tassazione dei beneficiari del reddito
Cumulabilità di Tremonti ambiente e Conto Energia: modalità di recupero delle agevolazioni
Rottamazione: riapertura del termine per l’accesso alla sanatoria
Riduzione degli acconti per i soggetti che applicano gli ISA
Contrasto all’evasione e reati tributari
Le modifiche alle pene previste per taluni reati tributari
La modifica alle soglie di punibilità
Le nuove ipotesi di casi particolari di confisca
Gli interventi sul D. Lgs. 231 in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Nuove misure di contrasto all’evasione in particolari settori (cenni)
Le misure per il settore dei carburanti
Le misure per il settore dei giochi
L’acquisto di auto usate UE da parte di privati
Le linee guida della Manovra di Bilancio contenute nel Documento Programmatico di Bilancio 2020
Gli interventi di interesse per le persone fisiche
Gli interessi di interesse per le imprese
I possibili ragionamenti da svolgere per pianificare le operazioni di fine anno
Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Sede WEB 21/05/2025 , 28/05/2025 , 04/06/2025 , 11/06/2025 , 18/06/2025 , 25/06/2025 (Orario I e II incontro 14.00 - 18.00 | Orario altri incontri 14.00 - 17.00)