Decreto fiscale: novità in materia di versamento delle ritenute
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il Decreto fiscale (articolo 4 D.L. 124/2019) è intervenuto, tra l’altro, sulle modalità di versamento delle ritenute fiscali effettuate da imprese appaltatrici e subappaltatrici o alle quali è stato comunque affidato il compimento di un’opera o di un servizio.
Originariamente, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali, era prevista la responsabilità solidale del committente ai sensi dell’articolo 35, comma 28, D.L. 223/2006: tale disposizione, però, è stata abrogata dall’articolo 28 D.Lgs. 175/2014.
La disciplina in esame interviene quindi non limitandosi a reintrodurre il principio di responsabilità solidale, ma prevedendo una nuova modalità di versamento delle ritenute, la quale troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si articolerà nelle seguenti fasi:
- almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento le imprese affidatarie, appaltatrici (o subappaltatrici) devono versare al committente (o all’appaltatore), su specifico conto corrente bancario o postale da quest’ultimo comunicato, la provvista necessaria all’effettuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali. Se sono già maturati corrispettivi non ancora corrisposti dal committente, le imprese appaltatrici possono richiedere di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e non rimettendo, pertanto, la necessaria provvista;
- entro lo stesso termine, le imprese appaltatrici (o subappaltatrici) trasmettono al committente (o all’appaltatore), a mezzo pec: un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione dell’opera, con il dettaglio delle ore, della retribuzione e delle ritenute; tutti i dati utili alla compilazione dei modelli F24; i dati identificativi del bonifico effettuato;
- il committente esegue il versamento delle ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, mediante delega F24, alle ordinarie scadenze, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
- il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica, entro cinque giorni, a mezzo pec, a queste ultime, l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non ricevono evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Agenzia delle entrate.
Pare evidente la complessità del meccanismo, anche da un punto di vista amministrativo, essendo necessario, per tutte le imprese alle quali è stato affidato il compimento di un’opera o di un servizio, mettere a disposizione tutti i dati già cinque giorni prima della data di scadenza del versamento.
Tale particolare difficoltà assume ancor più rilievo ove si consideri il vasto ambito di applicazione della norma, la quale, invero, non si limita a regolamentare soltanto i rapporti nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto.
Come chiarisce infatti la Relazione illustrativa “l’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.
Anche dal punto di vista soggettivo la norma presenta un ampio ambito di applicazione, operando non solo nei confronti dei committenti “imprenditori” ma anche nei casi in cui i committenti rivestono la qualifica di enti pubblici o enti non commerciali privati. Restano esclusi soltanto, oltre ai committenti “privati”, i committenti non residenti o che si presumono residenti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis, Tuir: in questo caso, infatti, il legislatore ha ritenuto che lo spostamento dell’obbligo di versamento al committente non fornisca alcuna maggiore tutela degli interessi erariali.
A fronte delle nuove procedure di versamento, la norma ridisegna anche il regime di responsabilità per gli omessi versamenti. Il comma 7 dell’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997 prevede infatti quanto segue:
- le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili della corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute alla fonte, nonché dell’omesso versamento ove non abbiano consegnato la provvista al committente (ovvero non abbiano richiesto la compensazione con i crediti già maturati),
- il committente è responsabile del versamento delle ritenute, laddove allo stesso sia stata messa a disposizione la provvista per effettuare il versamento, nonché tutti i dati necessari all’esecuzione (è invece esclusa qualsiasi responsabilità per la corretta determinazione degli importi trattenuti ai lavoratori).
Da ultimo, il comma 9 prevede l’obbligo, per i committenti, di sospendere i pagamenti all’impresa appaltatrice nel caso in cui non sia stata resa disponibile la provvista per effettuare il versamento delle ritenute, oppure non siano stati messi a disposizione dello stesso i dati necessari; l’inadempimento, protrattosi per un periodo di tempo pari a 90 giorni, obbliga inoltre il committente a comunicare all’Agenzia delle entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori.
Tutto quanto finora esposto, giova tuttavia precisare che è comunque possibile, per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, eseguire direttamente il versamento delle ritenute (“sfuggendo”, quindi, a tutte le novità appena richiamate), comunicando al committente tale opzione almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento.
Alla comunicazione dovrà essere allegata la certificazione dei requisiti previsti dalla norma per poter versare “direttamente” le ritenute, ovvero:
a) risultare in attività da almeno cinque anni ovvero aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
L’autenticità della certificazione potrà essere verificata dal committente mediante apposito servizio telematico che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
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