Decreto fiscale: via libera a sanatoria errori formali e regolarizzazione ASD/SSD
di Matteo FerociSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa versione definitiva del D.L. 119/2018 apre la strada alla sanatoria degli errori formali ed alla regolarizzazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Irregolarità formali (articolo 9 D.L. 119/2018)
Il testo normativo, dopo l’approvazione della legge di conversione, appare completamente stravolto rispetto all’originaria formulazione: si è passati, infatti, da una sanatoria/condono parziale per errori/omissioni o integrazioni di imponibili non dichiarati con versamento di un’imposta del 20% del maggiore imponibile/ritenute (aliquota media, invece, per l’Iva), ad una sanatoria riguardante la correzione di errori, commessi fino al 24.10.2018, non incidenti nella determinazione del tributo e/o del suo pagamento.
Il dettato normativo, nonostante non riesca a circoscrivere in modo preciso il perimetro applicativo, delinea tre ipotesi al ricorrere delle quali, sicuramente, l’articolo 9 D.L. 119/2018 non opera e cioè:
- per l’emersione di redditi o attività finanziarie costituite o detenute all’estero;
- per violazioni formali contestate con atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero dal 19.12.2018);
- per gli atti di contestazione/irrogazione di sanzioni derivanti dalla voluntary disclosure di cui all’articolo 5 – quater D.L. 167/1990.
Ciò, dunque, porterebbe ad escludere dalla definizione agevolata, ad esempio, le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva (articolo 6 D.Lgs. 471/1997), le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi o indebita compensazione (articolo 13 D.Lgs. 471/1997) oppure i casi di omessa od infedele dichiarazione dei redditi, Iva o del sostituto d’imposta (articoli 1, 2 e 5 D.Lgs. 471/1997).
L’operazione si perfeziona con:
- la rimozione delle irregolarità riscontrate con modalità demandate ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il versamento, in due rate (31.05.2019 e 2.3.2020), di un’imposta fissa pari a 200,00 euro, che sarà dovuta per ogni singolo periodo d’imposta oggetto di sanatoria, a prescindere dal numero di irregolarità sanate.
Si tenga conto, infine, che per espressa previsione dell’articolo 9, comma 6, D.L. 119/2018, i termini per l’irrogazione delle sanzioni relative a violazioni commesse fino al 31.12.2015 e contestate con un PVC, sono prorogati di due anni in deroga all’articolo 20 D.Lgs. 472/1997: quest’ultimo prevede, infatti, che la sanzione vada comminata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
Regolarizzazione ASD e SSD (articolo 7 D.L. 119/2018)
L’unica modifica apportata all’articolo in commento, operata in sede di conversione, è stata l’eliminazione, per le ASD/SSD, di ricorrere alla dichiarazione integrativa speciale in quanto è stata soppressa.
Per il resto è stato confermato che tali soggetti, purché iscritti al CONI alla data del 31.12.2017, possono accedere:
- alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all’articolo 2 D.L. 119/2018 mediante il versamento del 50% delle maggiori imposte accertate (ad eccezione dell’Iva che rimane dovuta integralmente), del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- alla definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie di cui all’articolo 6 D.L. 119/2018; in questo caso tali soggetti rinunciano al giudizio e provvedono al versamento di un quantum stabilito dalla norma.
Nello specifico:
Fattispecie | Ammontare dovuto |
Se la lite, al 24.10.2018, è ancora pendente | 40% del valore della lite
5% delle sanzioni ed interessi accertati |
Se nell’ultima/unica pronuncia resa (non ancora definitiva), al 24.10.2018, la parte soccombente è l’Amministrazione finanziaria | 10% del valore della lite
5% delle sanzioni ed interessi accertati |
Se nell’ultima/unica pronuncia resa (non ancora definitiva), al 24.10.2018, la parte soccombente è il contribuente | 50% del valore della lite
10% delle sanzioni ed interessi accertati |
La disposizione non opera, inoltre, laddove l’importo oggetto di definizione, per ogni periodo d’imposta e per ogni imposta accertata o contestata, è maggiore di 30.000 euro; resta, comunque, salva la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle liti e degli atti di accertamento di cui agli articoli 2 e 6 D.L. 119/2018 (pagamento delle sole imposte escludendo sanzioni ed interessi).
Provvedimenti cautelari per violazioni tributarie (articolo 16-septies D.L. 119/2018)
L’articolo 16-septies D.L. 119/2018, infine, inserendo i commi 1–bis e ter all’articolo 22 D.Lgs. 472/1997, ammette che la richiesta di iscrizione del provvedimento cautelare/conservativo possa essere avanzata anche dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza e sempre che venga data tempestiva informativa all’Agenzia delle entrate.