Decreto fiscale: visto di conformità esteso ai revisori legali
di Gennaro NapolitanoIl D.L. 146/2021, collegato alla manovra di bilancio 2022, al Capo I (articoli 1-7) detta misure urgenti in materia fiscale.
Tra queste l’articolo 5, comma 14, interviene sul D.P.R. 322/1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto), prevedendo che all’articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali».
Come chiarito dalla relazione illustrativa del D.L. 146/2021, per effetto di tale modifica i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 35 D.L.gs. 241/1997 (recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni). Anche i revisori legali, quindi, possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, con riferimento alle dichiarazioni da loro predisposte, il visto di conformità dei dati indicati alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla documentazione contabile.
Alla luce della novità in esame, quindi, i revisori legali vanno ad aggiungersi agli altri soggetti che, sulla base della normativa previgente, risultano già incaricati alla trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni annuali in via telematica mediante il servizio Entratel, ovverosia:
- iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (cfr. articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997) e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (si ricorda che il D.M. 12.07.2000 ha aggiunto, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, gli iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992).
Si ricorda che il visto di conformità è stato introdotto dal D.Lgs. 241/1997 come uno dei livelli di controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni fiscali attribuito dal legislatore a soggetti non appartenenti all’Amministrazione finanziaria (gli altri sono rappresentati dall’asseverazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dalla certificazione tributaria).
Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti sono tenuti a presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve indicare:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l’attività professionale (qualora il professionista eserciti la propria attività nell’ambito di un’associazione professionale, devono essere indicati anche i dati dello studio associato, vale a dire denominazione, codice fiscale e sede);
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della polizza assicurativa;
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, quali, a titolo esemplificativo, il non avere subito condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (in argomento, cfr. anche circolare 28/E/2014);
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Infine, si segnala che dall’inclusione dei revisori legali nel novero dei soggetti elencati nella citata lettera a) dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, deriva che gli stessi possono altresì procedere al rilascio del visto di conformità nei casi specificamente previsti da apposite disposizioni tributarie, come, ad esempio:
- utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5mila euro annui (in tal caso, infatti, è espressamente previsto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito – cfr. articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009);
- opzione da parte del contribuente, in luogo dell’utilizzo in dichiarazione della detrazione connessa agli interventi agevolabili con il c.d. superbonus 110%, dello sconto in fattura o della cessione del corrispondente credito d’imposta (l’articolo 119, comma 11, D.L. 34/2020 prevede infatti che il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione);
- utilizzo in compensazione di crediti riguardanti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui (anche in tal caso, ex articolo 1, comma 574, L. 147/2013, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito);
- rimborso dei crediti Iva di ammontare superiore a 30mila euro (secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’avente diritto al rimborso, anziché prestare la prescritta garanzia a tutela dell’erario, può previamente presentare la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso con il visto di conformità apposto).