8 Aprile 2020

Decreto Liquidità: acconti in misura ridotta all’80%

di Leonardo Pietrobon
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Una delle disposizioni normative presenti nel c.d. “Decreto Liquidità” riguarda il pagamento degli acconti a titolo d’imposta, le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il 30.06.2020 e 30.11.2020.

L’articolo 20 del citato decreto, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie, stabilisce che per i soli acconti relativi al periodo d’imposta 2020 è ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80%, senza che il contribuente incorra in alcuna violazione e conseguente irrogazione di sanzioni.

Si ricorda, infatti, che secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 D.Lgs. 241/1997Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

Come noto la determinazione dell’acconto dovuto può avvenire alternativamente secondo due modalità:

  • il metodo storico;
  • o il metodo previsionale.

Con il metodo storico, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Con il metodo previsionale, invece, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere ad un versamento stimato, ossia sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta. Tale scelta, come già sopra evidenziato, può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle sanzioni, di cui al sopra citato articolo 13 D.Lgs. 241/1997, sulla differenza non versata.

Sotto il profilo pratico, si ricorda che, per quanto riguarda le imposte dirette, sono sottoposte alle regole di versamento degli acconti rispettivamente:

  • l’Irpef;
  • l’Ires;
  • l’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, ex L. 98/2011;
  • l’imposta sostitutiva del regime forfettario, ex 190/2014;
  • la cedolare secca;
  • l’Ivie;
  • l’Ivafe.

La misura ordinaria dell’acconto d’imposta, ossia senza considerare la disposizione normativa contenuta nel c.d. “Decreto Liquidità”, basata sul metodo storico è generalmente pari al 100% dell’imposta, con alcune eccezioni normativamente previste.

Al fine di delineare un quadro preciso si riporta di seguito una tabella esplicativa in cui è riportata la misura dell’acconto dovuto in misura ordinaria:

Imposta Riferimento normativo Ammontare a regime
Irpef Articolo 11, comma 18, D.L. 76/2013 100%
Ires Articolo 1, comma 301, L. 311/2004 100%
Irap Articolo 30, comma 3, D.Lgs. 446/1997 e articolo 17, comma 3, D.P.R. 445/2001 100%
Cedolare secca Articolo 3, comma 4, D.Lgs. 23/2011 95%
Ivie e Ivafe Articolo 19, comma 22, D.L. 201/2011 100%

Il Decreto Liquidità non interviene a modificare la percentuale di acconto determinata secondo il metodo storico, ma modifica soltanto la modalità di determinazione dell’acconto secondo il metodo previsionale.

L’articolo 20 del Decreto, infatti, rubricato “Metodo previsionale acconti di giugno”, prevede che le disposizioni inerenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti:

  • dell’Irpef;
  • dell’Ires;
  • dell’Irap

non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

Ciò che emerge dalla lettura della citata disposizione normativa è:

  • un’applicazione limitata sotto il profilo oggettivo;
  • un’applicazione limitata sotto il profilo procedurale.

Partendo da quest’ultimo aspetto, ciò che emerge è un’applicazione logica della riduzione dell’acconto solo in base al metodo previsionale.

Ciò che, invece, non trova un riscontro logico è l’applicazione della riduzione all’80% per le sole imposte: Irpef, Ires ed Irap, lasciando immutato il regime sopra decritto, con la conseguente applicazione della misura riportata in tabella e il conseguente regime sanzionatorio, per le altre imposte dirette o forfettarie, quali ad esempio le addizionali, l’imposta sostitutiva per il regime forfettario, l’Ivie e l’Ivafe.