17 Aprile 2020

Decreto Liquidità: il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI

di Giuseppe Rodighiero
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’iniezione di liquidità nel sistema produttivo del Paese voluta dall’attuale Esecutivo con il c.d. Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), a seguito dell’impatto economico derivante dalle necessarie disposizioni di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria in corso (in particolare a seguito della chiusura della maggior parte delle attività produttive del paese), risulta evidente il ruolo fondamentale che assumerà il Fondo di Garanzia per le PMI.

Il Fondo, istituito dall’articolo 2, comma 100, L. 662/1996, è gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (istituto bancario a partecipazione pubblica) e sostiene programmi di investimento delle piccole e medie imprese italiane operanti in diversi settori produttivi, offrendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalla banca, aumentando, in tal maniera, la possibilità dell’impresa di ottenere il credito.

L’intervento del Fondo prevede che possano venire prestate dallo stesso delle garanzie dirette alle banche per affidamenti concessi, a seguito di richiesta di ammissione fatta dagli enti affidanti, da far pervenire a Mediocredito Centrale SpA.

Altresì, possono essere richieste al Fondo in parola delle controgaranzie concesse a prima richiesta o sussidiarie, con richiesta di ammissione da far pervenire al Gestore, fatta dai Confidi (Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi) o da altri Fondi di garanzia per garantire la propria posizione.

I Confidi sono quelli maggiori ex articolo 106 T.U.B., i quali esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi (garanzie di prima istanza, sussidiarie, contro garanzie, cogaranzie) e quelli minori ex articolo 112 T.U.B. che, invece, esercitano l’attività di garanzia collettiva dei fidi in via esclusiva.

Infine, gli stessi Confidi, come pure gli altri Fondi di garanzia, possono far pervenire al Gestore richieste per operazioni da finanziare congiuntamente con quest’ultimo (trattasi delle c.d. cogaranzie).

Garanzie per importi fino a 5.000.000 di euro

In aiuto alle attività produttive danneggiate dall’emergenza Covid-19, con l’articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020 è stata estesa la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, la quale ora può coprire, in misura variabile in funzione del fatto che trattasi di garanzia diretta o di controgaranzia, rispettivamente il 90% del finanziamento concesso ed il 100% dell’importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima del 90%).

In ogni caso la garanzia non deve andare oltre i 5.000.000 di euro quale ammontare massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa e per affidamenti con durata non superiore ai 72 mesi.

I beneficiari della garanzia diretta o della controgaranzia nei termini ut supra devono essere le imprese “con numero di dipendenti non superiore a 499” (cfr. articolo 13, comma 1, lettera b, D.L. 23/2020). Il numero degli occupati non può che corrispondere al numero di U.L.A. (unità lavorative anno), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno sommati a quelli a tempo parziale ed ai stagionali conteggiati come frazioni di U.L.A..

Gli importi di dette operazioni finanziarie non devono superare in alternativa il doppio del costo del personale annuo per il 2019 (o quello previsto per i primi due anni di attività se l’impresa è costituita dal 2019), il 25% del fatturato del 2019, oppure il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 e 12 mesi, rispettivamente per PMI così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, e per le c.d. “Mid Cap”, ovvero imprese diverse dalle PMI con meno di 500 occupati.

Altresì, per operazioni di rinegoziazione del debito accompagnate dall’erogazione di nuova finanza per un ammontare almeno del 10% del debito oggetto di ristrutturazione, il comma in commento ammette la garanzia del Fondo ex L. 662/1996 in misura variabile a seconda che si tratti di garanzia diretta (in tal caso ammissibile per l’80%) o, nella misura del 90%, nei casi di controgaranzia dell’importo del finanziamento garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (esclusivamente per garanzie rilasciate da questi ultimi nella misura massima dell’80%).

Garanzie per importi fino a 800.000 euro

Sempre in ragione del severo impatto sulla liquidità delle imprese summenzionate causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, l’articolo 13, comma 1, lettera n), D.L. 23/2020 ha previsto che si possa arrivare con la controgaranzia di un confidi o di un altro fondo dal 90% al 100% di importo garantito su operazioni finanziarie rivolte ad imprese con ricavi fino a 3.200.000 euro.

Detti finanziamenti, però, non devono superare il 25% dei ricavi, quindi l’importo massimo di 800.000 euro (25% di 3.200.000 euro).

Garanzie per importi fino a 25.000 euro

D’altra parte, attraverso l’erogazione di finanziamenti pressoché “immediati”, il Decreto Liquidità ha voluto dare un impulso ai prestiti alle imprese che non superano il limite dei 499 occupati, nonché ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali ed ai lavoratori autonomi, che autocertifichino che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Nello specifico, l’intervento in questione, disciplinato dall’articolo 13, comma 1, lettera m) del citato Decreto, punta ad offrire agli enti affidanti una garanzia da parte del Fondo ex L. 662/1996 nella misura del 100% per assistere finanziamenti chirografari di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario (come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata, nonché come risultante da autocertificazione per i beneficiari costituiti dopo l’1 gennaio 2019), in ogni caso non oltre i 25.000 euro, di durata minima di 2 anni fino ad un massimo di 6 anni, con l’inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi.

A detti finanziamenti, oltre alle spese d’istruttoria e ad altri eventuali oneri bancari, si applica un tasso il cui cap rate viene determinato ai sensi del predetto comma e che si aggira all’incirca sul 2%.

Nello specifico, il tasso di interesse si determina sommando al Rendistato (il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato) con vita residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi (che a febbraio e a marzo 2020 si attesta rispettivamente allo 0,388 ed all’1,034) la differenza tra il CDS banche a 5 anni ed il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,2%.

Detto chirografo viene assistito dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI senza che il Gestore e la banca affidante valutino lo standing creditizio del beneficiario sulla base di modelli di rating (rectius senza valutazione del merito del credito), previa verifica da parte del Richiedente e del Gestore dei requisiti e della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta presentato  ai fini dell’ammissibilità al Fondo.

Il rilascio della garanzia è quindi automatico, come anche gratuito, consentendo alle banche di erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia.

Da ultimo, si evidenzia che in tutte e tre le ipotesi di accesso al Fondo, sono ammessi i beneficiari che possono risultare classificati dalla banca affidante, alla data della richiesta (purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020), come “non performing”, rectius come “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate,” qualora esista uno scaduto e/o sconfino che persiste da più di 90 giorni, oppure come “Inadempienze probabili”, riconducibile a quei debitori rispetto ai quali l’ente affidante reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, essi possano adempiere integralmente alle proprie obbligazioni. Ma vengono escluse quelle posizioni classificate a “sofferenza”, quindi quelle il cui credito é passato a contenzioso.

La garanzia in commento può afferire anche quelle imprese che dopo il 31 dicembre 2019 si trovano ad aver presentato un piano ex articolo 67 L.F., oppure ad aver stipulato un accordo ex articolo 182-bis L.F., oppure quando l’impresa, dopo la predetta data, sia stata ammessa al concordato in continuità ex articolo 186-bis L.F., purché al 9 aprile 2020 le loro esposizioni debitorie non presentino anomalie come morosità o peggio deterioramento della posizione, o comunque situazioni tali da far presumere un pregiudizio all’integrale pagamento del debito a scadenza.