Nello specifico, la rottamazione-quater ha riguardato i carichi affidati all’Agente della riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, compresi quelli:
- contenuti in cartelle non notificate;
- oggetto di rateizzazioni o sospensioni;
- già sottoposti a misure agevolative precedenti (come la rottamazione o il saldo e stralcio), anche se decadute per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate.
Sono stati invece esclusi dalla rottamazione:
- i carichi relativi a debiti pre-2000 e post-giugno 2022;
- debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato, multe penali, crediti da condanne della Corte dei conti e Iva riscossa all’importazione.
Ciò detto, il citato decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) contempla una “nuova opportunità” per i contribuenti che, in relazione ai debiti inclusi nelle dichiarazioni di adesione di cui all’articolo 1, comma 235, L. 197/2022, siano incorsi nella decadenza entro il 31.12.2024, a causa di versamenti insufficienti, ritardati o mancati delle somme dovute in seguito all’adesione alla suddetta procedura di definizione agevolata.
Nello specifico, i soggetti che, alla data del 31.12.2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, L. 197/2022(c.d. procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi.
Ai fini della riammissione occorre presentare una dichiarazione di adesione entro il prossimo 30.4.2025, la quale dovrà avvenire secondo le specifiche modalità che l’agente della riscossione indicherà sul sito web istituzionale entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo 10).
La dichiarazione può essere integrata entro il 30.4.2025 e deve contenere soltanto i debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.
Alle somme dovute sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dall’1.11.2023 e vanno versate:
- in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo con scadenza, rispettivamente, il 31.7.2025 e il 30.11.2025 per le prime 2 rate; il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027 per le rate successive.
L’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30.6.2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31.7.2025.