- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari);
- efficienza energetica (articolo 14 D.L. 63/2013);
- adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e comma 4 dell’articolo 119 dello stesso “Decreto Rilancio”);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, comma 219, L. 160/2019 – c.d. “bonus facciate” – si ricorda che l’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone; sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 dello stesso “Decreto Rilancio”);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-terL. 63/2013 e comma 8 dell’articolo 119 dello stesso “Decreto Rilancio”).
I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il tax credit è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In ogni caso, non si applicano i limiti di compensabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Per le attività di controllo, si applicano le attribuzioni e i poteri in tema di imposte sui redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento.
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante (importo maggiorato di interessi e sanzioni).
Il recupero deve essere effettuato nei confronti del beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1, D. Lgs. 472/1997). Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo, maggiorato di sanzioni e interessi.
Viene affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all’esercizio in via telematica delle opzioni.
Le disposizioni previste dall’articolo 121 derogano espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.