Decreto Rilancio: il nuovo reddito di emergenza
di Alessandro CarlesimoL’articolo 82 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) interviene prevedendo un’integrazione reddituale per quei nuclei familiari che versano in stato di necessità economica in conseguenza dell’emergenza coronavirus.
La nuova misura di sostengo interessa, in particolare, le famiglie che ad oggi non hanno o non hanno avuto accesso ad altre forme di sostegno del reddito.
Più in dettaglio, la platea dei beneficiari comprende i nuclei con valore Isee inferiore a 15.000 euro che, al momento della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti economico reddituali:
- reddito familiare del mese di aprile 2020 inferiore a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 4, comma 2, D.L. 4/2019 (si tratta dello stesso indice utilizzato anche ai fini del calcolo del reddito di cittadinanza), fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee;
- patrimonio mobiliare dell’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 (25.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee).
I due requisiti devono sussistere congiuntamente. Il “reddito familiare” del mese di aprile deve essere determinato secondo il criterio di cassa, sommando le componenti indicate all’articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 159/2013 (ad esclusione, si presume, delle fonti reddituali ivi ricomprese non identificabili secondo il principio di cassa).
Per “patrimonio mobiliare” deve considerarsi la somma delle disponibilità e delle attività finanziarie/patrimoniali di cui all’articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 159/2013. La consistenza dichiarata viene verificata dall’Inps di concerto con l’Agenzia delle Entrate, attingendo ai dati dell’anagrafe tributaria relativi ai saldi ed alle giacenze medie patrimoniali comunicate dagli operatori finanziari.
Come anticipato in premessa, il reddito di emergenza è precluso alle famiglie di coloro che sono già destinatari di indennità o altri sussidi.
Il “Rem” è quindi escluso ai nuclei familiari con presenza di persone che percepiscono o abbiano percepito una delle seguenti indennità riconosciute in dipendenza dell’emergenza coronavirus:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27 D.L. 18/2020)
- indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago (articolo 28 D.L. 18/2020);
- indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme (articolo 29 D.L. 18/2020);
- indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020)
- indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020)
- reddito di ultima istanza in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (articolo 44 D.L. 18/2020);
- altre indennità riconosciute ai lavoratori agli articoli 84 e 85 dal Decreto Rilancio con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020.
L’assegnazione del nuovo reddito straordinario è peraltro incompatibile con la presenza di componenti familiari che, al momento della domanda, percepiscono una pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) o sono titolari di contratti di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti su citati con riferimento alle soglie di reddito familiare mensile, oppure percepiscono il reddito di cittadinanza o altre misure aventi finalità analoghe.
La misura del reddito di emergenza è erogata dall’Inps in due rate di importo pari a 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza sopra esposto, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Il richiedente del beneficio, il quale deve obbligatoriamente risiedere in Italia, è tenuto a presentare apposita istanza all’Inps entro il 30 giugno 2020.
La domanda è proponibile online, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa alla presentazione diretta, è ammessa anche la presentazione presso i Caf convenzionati o presso gli istituti di patronato.
Si segnala che a breve l’Inps diffonderà una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione delle domande.