Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti
di Luca MambrinL’articolo 84 e l’articolo 78 del D.L. 34/2020, noto come “Decreto Rilancio” ha riconosciuto specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Lavoratori autonomi e co.co.co
Per il mese di aprile 2020 viene riconosciuta l’indennità di euro 600 ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall’articolo 27 D.L. 18/2020 ovvero:
- ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.
Tali soggetti devono essere iscritti alla Gestione separata Inps, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità dovrebbe essere erogata in via automatica, senza necessità di inviare ulteriori istanze all’Inps.
Per il mese di maggio 2020 invece è previsto il riconoscimento di un’indennità pari ad euro 1.000 ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020), iscritti alla Gestione separata Inps che:
- non siano titolari di pensione;
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all’Inps la domanda nella quale venga autocertificato il possesso dei requisiti previsti.
Per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un’indennità per il mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000 solo nel caso in cui il soggetto:
- non sia titolari di pensione;
- non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie
- abbia cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al05.2020.
Gestione AGO – artigiani e commercianti
L’articolo 28 D.L. 18/2020 ha previsto l’erogazione di un’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L’indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.
L’articolo 84, comma 4 del “Decreto Rilancio” prevede anche per tali categorie di soggetti il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600, mentre per il mese di maggio non è prevista l’erogazione di alcuna indennità.
Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati
Il Decreto Cura Italia, nell’articolo 44, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, entro uno specifico limite di spesa per l’anno 2020.
Il D.M. 28.03.2020 ha definito i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, stabilita per il mese di marzo pari ad euro 600, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:
- non superiore ad euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000 ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessata attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Nell’articolo 78 del Decreto Rilancio l’indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.
Viene abrogato poi l’articolo 34 D.L. 23/2020 che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in via esclusiva.
Si dovrà attendere l’emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all’indennità.
25 Maggio 2020 a 8:52
Il testo che segue fa riferimento alla bozza del decreto rilancio, mentre quello definitivo pubblicato fa riferimento solo al mese di aprile 2019 e aprile 2020 e non c’è più tutto quel calcolo. Fate attenzione
“Abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.”
25 Maggio 2020 a 10:54
POCHE SCRITTE MA ESSENZIALI
25 Maggio 2020 a 16:22
l’INPS (per lo meno quella di Biella, non intende riconcedere il contributo ai soggetti che siano co.co.co ma in qualità di amministratori (non soci) di Srl. Ritengo che la Vostra organizzazione abbia più del sottoscritto la possibilità di ottenere un parere ufficiale da parte dell’ente in questione…
29 Maggio 2020 a 12:47
Quindi un co.co.co con contratto attivo ma che per motivi interni all’azienda non abbia ancora ripreso il lavoro a maggio non percepirà più neppure i 600 euro? Mentre avvocati e notai si…