Decreto Rilancio: più tempo per i versamenti degli avvisi bonari
di Alessandro CarlesimoIl Decreto Rilancio interviene sulle tempistiche di versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti dei controlli cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 (liquidazioni automatizzate e controllo formale delle dichiarazioni).
L’articolo 144 del testo di legge prevede, da un lato, la rimessione in termini dei mancati versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e la data di entrata in vigore del Decreto, dall’altro, la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 maggio 2020. La rimessione in termini determina una sospensione ex-post che, di fatto, pone rimedio alle “dimenticanze” del Decreto Cura Italia, all’interno del quale non si prevedeva alcuno slittamento dei relativi termini.
Si ha così una parificazione tra il trattamento dei contribuenti residenti nelle zone rosse (già beneficiari della sospensione in parola) e quello dei contribuenti residenti sul territorio Nazionale.
Sono dunque considerati tempestivi gli omessi versamenti dovuti in base agli avvisi di irregolarità con scadenza compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, se eseguiti entro il 16 settembre 2020. In tal caso non sono applicate ulteriori sanzioni ed interessi.
In alternativa al versamento integrale dei pagamenti insoluti, è offerta al contribuente la possibilità di regolarizzare l’inadempimento in 4 quote di pari importo, provvedendo al pagamento frazionato nelle seguenti scadenze:
- 16 settembre 2020;
- 16 ottobre 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 dicembre 2020.
La novella legislativa viene così in soccorso di numerosi contribuenti che, prima dell’emanazione del Decreto, non avevano ancora ricevuto alcuna tutela. Tuttavia, si prevede che le somme già versate dai contribuenti ottemperanti non possano essere rimborsate.
La moratoria dei versamenti ha una portata generale e riguarda sia le somme dovute in un’unica soluzione, sia le somme oggetto di rateazione. Viene infatti opportunamente richiamato anche l’articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997, il quale, si ricorda, concede ai contribuenti la rateizzazione del debito emergente dai controlli in 8 rate trimestrali costanti, per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, in 20 rate trimestrali costanti, per importi superiori al suddetto limite.
La sospensione, peraltro, sussiste anche sotto il profilo agli adempimenti connessi alla gestione delle comunicazioni: i contribuenti destinatari delle richieste documentali ricevute in sede di controllo formale ex articolo 36-ter, la cui documentazione deve essere fornita nel periodo compreso nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, possono darvi riscontro entro il 30 giugno 2020, trovando in questo caso applicazione la generale sospensione degli adempimenti prevista all’articolo 62, comma 1, D.L. Cura Italia (cfr. circolare Ade 8/E/2020).
Il mancato rispetto delle rate non ricadenti nel periodo di moratoria (dovute anteriormente al 8 marzo e/o dopo il 31 maggio) può essere invece sanato mediante gli strumenti “ordinari” utili ad evitare l’iscrizione a ruolo delle somme e la decadenza dalla rateazione.
Affinché ciò si verifichi, il soggetto inadempiente è tenuto al versamento:
- della prima rata del piano, entro 30 giorni;
- delle rate intermedie diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva.
In questo modo, non solo permane il beneficio della rateazione, ma è altresì possibile preservare gli effetti dell’istituto definitorio consistenti nella riduzione a 1/3 o 2/3 delle sanzioni, (a seconda che si tratti, rispettivamente, di somme dovute in sede di controllo automatizzato o a seguito del controllo formale delle dichiarazioni), e degli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente l’elaborazione della comunicazione.
Inoltre, l’articolo 15-ter, comma 3, D.P.R. 602/73, individua alcune ipotesi di lieve inadempimento che offrono un ulteriore margine di tolleranza. Viene esclusa la decadenza in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni o nel caso di insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e, comunque, non superiore a 10.000 euro. La disciplina del lieve inadempimento trova applicazione anche in caso di versamento in unica soluzione (cfr. circolare 17/E/2016).
La norma citata, inoltre, permette di evitare l’iscrizione a ruolo delle sanzioni e interessi legati al ritardo mediante il ravvedimento operoso (da eseguirsi entro 90 giorni).
Nel caso in cui il contribuente non rispetti questi limiti temporali (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si decade dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo delle somme, comprensive:
- delle sanzioni applicate nella misura piena del 30 per cento;
- degli interessi ricalcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta.