Decreto Rilancio: un primo passo verso il potenziamento del Piano Transizione 4.0
di Debora ReverberiAll’interno del D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono presenti alcuni preliminari interventi di rafforzamento del Piano Transizione 4.0, focalizzati sulle seguenti due linee d’azione:
- credito d’imposta R&S&I, introdotto dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019, relativamente alla ricerca extra-muros commissionata a start-up innovative e agli investimenti di R&S nelle aree del Mezzogiorno;
- disciplina del c.d. super ammortamento, con riguardo al termine per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” al 31.12.2019.
Contratti di ricerca extra-muros con start-up innovative |
Equiparazione delle start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca in caso di contratti di ricerca extra-muros, con applicazione della maggiorazione del base di calcolo del credito d’imposta R&S del 150% per il periodo 2020 |
Potenziamento dell’aliquota del credito d’imposta R&S per le aree del Mezzogiorno |
Maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta R&S per il periodo 2020 dal 12% al 25%-35%-45% per grandi, medie e piccole imprese rispettivamente, operanti nelle aree del Mezzogiorno e limitatamente agli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate in tali regioni |
Proroga del termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati al 31.12.2019” |
Il termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati al 31.12.2019” su cui fruire del c.d. super ammortamento è prorogato dal 30.06.2020 al 31.12.2020 |
Contratti di ricerca extra-muros con start-up innovative
Nell’ambito delle misure di rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative l’articolo 38, comma 4, D.L. 34/2020 estende le fattispecie di soggetti commissionari di attività di R&S nei confronti dei quali il nuovo credito d’imposta R&S&I applicabile al 2020 (con aliquota al 12%) prevede una base di calcolo maggiorata al 150%.
La disposizione in esame equipara, nel caso di contratti di ricerca extra-muros, le start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti al credito R&S.
L’articolo 1, comma 200, lettera c), L. 160/2019 (c.d. legge di Bilancio 2020), come modificato dal Decreto Rilancio, prevede dunque che “nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare”.
Potenziamento dell’aliquota del credito d’imposta R&S per le aree del Mezzogiorno
Nell’ambito del capo XI del Decreto Rilancio dedicato alla coesione territoriale è contenuto un sensibile potenziamento delle aliquote del credito d’imposta R&S riservato alle sole imprese delle aree del Mezzogiorno e motivato dalla finalità di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, anche, ma non solo, in relazione a progetti in materia Covid-19.
L’articolo 244 D.L. 34/2020 prevede, nello specifico, una maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per investimenti in attività di R&S di cui all’articolo 1, comma 200, L. 160/2019, in misura inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE:
- piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, aliquota del 45%;
- medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, aliquota del 35%;
- grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, aliquota del 25%.
Gli investimenti in R&S beneficiano dell’aliquota maggiorata esclusivamente se:
- realizzati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;
- direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle aree del Mezzogiorno.
Rientrano nelle aree del Mezzogiorno le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Proroga del termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati al 31.12.2019”
L’articolo 50 D.L. 34/2020 proroga al 31.12.2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, il termine fissato originariamente al 30.06.2020 dall’articolo 1 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi su cui applicare la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il c.d. super ammortamento di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, L. 208/2015.
Le disposizioni di cui sopra rientrano nell’ambito di un più ampio progetto di revisione del Piano Transizione 4.0 del Mise.
Fra le proposte normative dei Ministeri al Decreto Rilancio si segnalano le seguenti principali finalizzate alla stabilizzazione e al potenziamento del Piano Transizione 4.0:
Credito d’imposta R&S&I | Proroga al 31.12.2022 |
Potenziamento delle aliquote:
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Innalzamento dei limiti annuali:
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Adempimenti formali potenziati:
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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali | Proroga al 2022 |
Potenziamento delle aliquote:
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Adempimenti formali potenziati:
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Credito d’imposta formazione 4.0 | Proroga al 31.12.2022 |