30 Giugno 2022

Decreto Semplificazioni fiscali: addizionale comunale e nuovi scaglioni Irpef

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito delle misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, il D.L. 73/2022 contiene una specifica disposizione finalizzata ad assicurare l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale ai nuovi scaglioni dell’Irpef (introdotti dalla Legge di bilancio 2022).

In tal senso dispone l’articolo 20 del decreto, in base al quale, allo scopo appunto di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, delle delibere di adeguamento (previsto dall’articolo 1, comma 7, L. 234/2021) viene differito al 31 luglio 2022 (il termine inizialmente stabilito era il 31 marzo 2022).

Inoltre, lo stesso articolo 20 prevede che nel caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. In tal modo, agli enti locali viene riconosciuta la possibilità di intervenire per adeguare l’addizionale ai nuovi scaglioni anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio di previsione.

Il successivo comma 2 dell’articolo 20 prende in considerazione una specifica ipotesi in cui possono venire a trovarsi i Comuni.

Tale disposizione, infatti, stabilisce che per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di determinazione dell’aliquota unica nel rispetto del termine del 31 luglio 2022, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011 (“dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che essa sia pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce”), per il 2022 l’addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nel 2021, con eliminazione dell’ultima.

Attraverso la disposizione contenuta nell’articolo 20 D.L. 73/2022, quindi, il legislatore ha inteso assicurare il necessario coordinamento normativo tra la nuova articolazione degli scaglioni Irpef e l’eventuale inerzia degli enti locali in fase di adeguamento. In particolare, come si legge nel Dossier predisposto dal Servizio Studi di Camera e Senato in relazione al testo del Decreto Semplificazioni fiscali:

  • la disposizione interviene in via suppletiva rispetto all’inerzia degli enti locali, riarticolando su quattro scaglioni le addizionali comunali, eliminando l’aliquota più elevata, nel caso in cui la precedente articolazione per scaglioni fosse organizzata su cinque aliquote d’imposta;
  • la relazione illustrativa segnala come l’obiettivo della disposizione sia quello di evitare che, in virtù dell’articolo 1, comma 169, L. 296/2006, si proroghino automaticamente le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate sulla base degli scaglioni non più vigenti;
  • in mancanza della disposizione in commento, si verificherebbe un contrasto delle delibere prorogate con l’articolo 1, comma 11, D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L.148/2011) che prevede, tra l’altro, che “(…), i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”.

Il sistema di tassazione delle persone fisiche è stato recentemente modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall’ultima Legge di bilancio che, con l’obiettivo di garantire, da un lato, il rispetto del principio di progressività, e, dall’altro, di modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, riducendo, di conseguenza, la pressione fiscale, ha tra l’altro rimodulato sia le aliquote Irpef sia gli scaglioni di reddito per il calcolo dell’imposta lorda (cfr. articolo 1, commi da 2 a 4, L. 234/2021).

In particolare, a seguito delle modifiche in parola, l’articolo 11, comma 1, Tuir, nell’attuale formulazione, prevede che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Il sistema precedente, invece, prevedeva le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
  • oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
  • oltre 75.000 euro, 43%.

Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25%;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • viene soppressa l’aliquota del 41%;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43%.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi sulla riforma dell’Irpef con la circolare 4/E/2022.