8 Giugno 2021

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto ed esenzione prima rata Imu

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 6-sexies del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”), aggiunto nel corso dell’iter parlamentare di conversione (il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021), stabilisce che per il 2021, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu) relativa agli immobili posseduti dai contribuenti che hanno i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto disciplinati dall’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso Decreto. Il comma 2 dell’articolo 6-sexies, peraltro, espressamente prevede che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L’agevolazione in esame, quindi, è strettamente connessa al contributo a fondo perduto o, per meglio dire, al sussistere delle condizioni e dei requisiti che il Decreto Sostegni richiede per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia tuttora in corso. È utile, pertanto, una sintetica disamina delle disposizioni dettate dal richiamato articolo 1, commi da 1 a 4.

 

Contributo a fondo perduto: condizioni di accesso

Beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1 D.L. 41/2021 sono i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (comma 1).

In ogni caso, ai sensi del comma 2, il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni);
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni);
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni);
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) e b (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del Tuir o con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Infine, il comma 4 dell’articolo 1 prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. La stessa disposizione precisa che:

  • al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti appena descritti.

Esenzione prima rata Imu

Come anticipato, i commi 1 e 2 dell’articolo 6-sexies del Decreto Sostegni prevedono che per il 2021 i soggetti passivi per i quali ricorrono le ricordate condizioni di accesso al contributo a fondo perduto beneficiano dell’esenzione dal versamento della prima rata Imu relativa agli immobili posseduti nei quali essi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

 

Ristoro ai Comuni

L’articolo 6-sexies del Decreto Sostegni, peraltro, contiene anche disposizioni relative al ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’esenzione in parola. A tale scopo, infatti, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021, la cui ripartizione è demandata a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Rispetto del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato

Infine si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6-sexies, l’agevolazione in parola si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.