Deducibile la perdita su crediti derivante da atto transattivo
di Fabio LanduzziL’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10643/2018 conferma, sulla scorta di alcuni richiamati precedenti arresti giurisprudenziali in materia, che la perdita su crediti originata dalla decisione dell’imprenditore di transigere con il debitore per un ammontare anche significativamente inferiore rispetto al credito originario è deducibile ai fini delle imposte sul reddito in quanto e per quanto essa risulta documentata in modo certo e preciso ai sensi dell’articolo 101, comma 5, Tuir.
Il caso oggetto dell’arresto in commento afferisce ad una fattispecie sorta in vigenza del precedente articolo 66, comma 3, Tuir, ma la sostanza ed in particolare i principi affermati sono di piena ed assoluta attualità e confermano quanto già la Suprema Corte ha avuto modo di richiamare nel decidere situazioni analoghe.
Si tratta infatti del caso di una impresa che, titolare di un credito commerciale di oltre 64 milioni delle vecchie Lire decide di transigere con il debitore insolvente a fronte del pagamento da parte di quest’ultimo di un importo di poco più di 6 milioni di Lire, realizzando così una perdita del 90% del credito originario.
Di rilievo vi è che il comportamento tenuto dall’impresa nel caso di specie, come avevano osservato anche i giudici di secondo grado, è del tutto virtuoso; infatti, erano state intraprese azioni adeguate per la riscossione del credito.
Nella sentenza sono richiamati in particolare la notifica del precetto ed anche l’istanza di fallimento. Ma tutte le azioni intraprese erano risultate infruttuose, così che l’imprenditore aveva obtorto collo deciso di accondiscendere ad una soluzione transattiva che, seppure poco soddisfacente sul piano economico, risultava alla prova dei fatti quella razionalmente più conveniente.
E proprio su questi aspetti si pone l’attenzione della Cassazione; ovvero, sussistono “fatti oggettivi” che mostrano quanto la scelta dell’impresa sia stata al riguardo “ragionevole e giustificata”, rispetto alla alternativa di proseguire in azioni giudiziarie.
Quindi, osserva la Cassazione, la scelta imprenditoriale di transigere con il debitore non rende affatto indeducibile la perdita che ne deriva, perché il Legislatore nel disciplinare la materia delle perdite su crediti ai fini fiscali ha riguardo “solo alla oggettività della perdita” mentre “non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa”.
D’altra parte, il tema della deducibilità delle perdite su crediti va sempre risolto non in astratto, ma avuto riguardo al singolo caso di specie.
A questo proposito, ciò che di interessante si trae dalla pronuncia in commento è che le scelte imprenditoriali che rispondono a obiettivi criteri di economicità e di razionalità sono senza dubbio elementi in grado di produrre effetti di certezza e precisione che autorizzano perciò al riconoscimento fiscale della perdita su crediti.
Ciò, quindi, anche quando essa é di ammontare rilevante – nel caso di specie, si trattava del 90% del credito iniziale – e la fonte della stessa sia un atto transattivo, e quindi al di fuori di una procedura concorsuale o assimilata del debitore.