9 Ottobre 2018

Deducibile la perdita su crediti derivante da atto transattivo

di Fabio Landuzzi
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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10643/2018 conferma, sulla scorta di alcuni richiamati precedenti arresti giurisprudenziali in materia, che la perdita su crediti originata dalla decisione dell’imprenditore di transigere con il debitore per un ammontare anche significativamente inferiore rispetto al credito originario è deducibile ai fini delle imposte sul reddito in quanto e per quanto essa risulta documentata in modo certo e preciso ai sensi dell’articolo 101, comma 5, Tuir.

Il caso oggetto dell’arresto in commento afferisce ad una fattispecie sorta in vigenza del precedente articolo 66, comma 3, Tuir, ma la sostanza ed in particolare i principi affermati sono di piena ed assoluta attualità e confermano quanto già la Suprema Corte ha avuto modo di richiamare nel decidere situazioni analoghe.

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