Successivamente, per ragioni connesse all’andamento negativo del ramo di azienda, complici anche gli effetti straordinari causati dalla pandemia da Covid-19, il management della società decise di cessare definitivamente (nell’anno 2020) l’attività in oggetto e quindi di cancellare dal bilancio il valore contabile residuo dell’avviamento determinando quindi la rilevazione di una sopravvenienza passiva nel conto economico del 2020.
La questione che si poneva era quindi come trattare ai fini delle imposte sul reddito tale straordinario componente economico negativo, ed in modo particolare se questo fosse stato deducibile per intero nel 2020 in aderenza al principio di derivazione rafforzata, non configurandosi un fenomeno meramente valutativo, oppure se si rendesse necessario proseguire la deduzione della posta per il residuo periodo di ammortamento fiscale determinandosi così un doppio binario civilistico-fiscale.
La disamina compiuta dall’Amministrazione nella formulazione della risposta in commento prende corpo a partire dall’inquadramento contabile dell’avviamento, la cui iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali si fonda sulla sussistenza delle seguenti condizioni:
- vi è un acquisto a titolo oneroso, sotto forma di acquisto/conferimento di azienda o di ramo d’azienda, oppure in via indiretta quale esito dell’allocazione del disavanzo di fusione o di scissione;
- il valore dell’avviamento è incluso nel corrispettivo pagato per l’acquisto dell’azienda o delle partecipazioni;
- sussiste un’attesa utilità futura;
- sussistono condizioni di recuperabilità del relativo valore.
Quando perciò ricorre una circostanza di cessazione dell’azienda o del ramo di azienda, si determina un momento di rottura rispetto alle vicende ordinarie della gestione dell’impresa sociale, sicché tale circostanza assume a tutti gli effetti la configurazione di un’operazione sostanzialmente “realizzativa” in quanto determina la fine delle attività riferite a quell’azienda/ramo di azienda.
Perciò, l’effetto dismissivo che ne discende determina che se i beni facenti capo dell’azienda/ramo di azienda hanno ancora un residuo valore fiscale, oltre che contabile, la sopravvenienza passiva che si determina presenta i requisiti occorrenti per il suo riconoscimento fiscale.
Nello specifico, l’Amministrazione giunge alle seguenti conclusioni: “Al riguardo, si ritiene che la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione dell’avviamento poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87, concorra alla determinazione del reddito – nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene, ai sensi dell’articolo 101 comma 4 del TUIR“.
Questa risposta è da salutare certamente con favore poiché consente un allineamento del trattamento contabile e fiscale della fattispecie in oggetto (la sopravvenienza passiva iscritta in bilancio per la parte del valore contabile e fiscale residuo dell’avviamento), dando rilevanza fiscale alla sopravvenienza passiva ai sensi dell’articolo 101, comma 4, Tuir, che qualifica appunto come sopravvenienza passiva “la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87“.