Deducibili i premi incentivanti dei dirigenti e amministratori della società
di Fabio LanduzziNella costruzione dei sistemi premianti riservati a figure apicali di una società – sovente, alcuni dirigenti ed amministratori – è frequente che sia prevista la corresponsione di premi incentivanti connessi al verificarsi di uno specifico evento, la cessione delle partecipazioni di controllo della società, e spesso proporzionati all’avvenuta valorizzazione del complesso aziendale facente riferimento alla società stessa o, in senso più allargato, al gruppo di imprese ad essa riconducibile.
Così, al verificarsi del cambio di controllo della società o del gruppo societario, a favore della persona del dirigente / amministratore si ha il pagamento di un bonus straordinario in denaro la cui misura può variare, ma non sempre è così, in funzione della valorizzazione in uscita dell’azienda.
Dato che la corresponsione di tale bonus risulta collegata strettamente al verificarsi di un evento societario – la cessione della partecipazione di controllo dell’impresa – si potevano porre dubbi circa il fatto che tale costo potesse essere dedotto, ai fini Ires ed Irap, nella determinazione del risultato imponibile della società medesima, dubbi che in ultima istanza si riferivano alla individuazione, o meno, nel caso di specie, della sussistenza del requisito di inerenza del costo in questione.
La materia è stata di recente oggetto di una risposta ad istanza di interpello – la n. 539/2022 – dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito una condivisibile risposta positiva al dubbio interpretativo sollevato dalla società istante e afferente alla fattispecie come sopra delineata.
In particolare, si intravede nel caso di specie, per la società, il sostenimento di un costo che si traduce in una forma di remunerazione integrativa per i servizi resi da alcune figure apicali della propria organizzazione, un costo che trova quindi causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società medesima.
Sebbene il diritto delle persone beneficiarie al pagamento del premio incentivante dipenda dal perfezionamento della vendita da parte dei soci della partecipazione di controllo della società, non può essere negata l’esistenza di un nesso tra il costo sostenuto dalla società e l’esercizio della sua attività; nesso che rappresenta il fulcro fondante del principio di “inerenza” nel sistema del reddito d’impresa.
È così in quanto i premi di cui si tratta hanno lo scopo di accrescere l’impegno profuso dalle figure apicali della società nello svolgimento della propria attività lavorativa, e quindi riverberano in modo indiretto un potenziale effetto positivo sull’attività aziendale e, in ultima analisi, sul valore del complesso aziendale che viene realizzato dai soci con la vendita, ma che va anche nel pieno interesse della società esprimendosi quantomeno nella forma di potenziale accrescimento della sua profittabilità presente o futura.
La risposta è positiva anche ai fini Irap, seppure con la corretta puntualizzazione che tali costi saranno rilevanti ai fini dell’imponibile del tributo regionale limitatamente alla parte di essi riferita a personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dovendosi quindi escludere quelli rivolti ad amministratori della società.
Infine, la risposta non affronta il tema della imputazione temporale degli incentivi in oggetto nel conto economico della società.
Dal punto di vista fiscale, si ritiene che il costo in oggetto sia deducibile nell’esercizio in cui si realizza la condizione – data dalla cessione della partecipazione di controllo nella società – che innesca in capo alla persona il diritto al pagamento del premio straordinario; infatti, l’accordo prevede di norma che il diritto al premio matura solo al momento dell’exit del socio, e non sarebbe neppure dovuto laddove in tale momento la persona non fosse più in forza alla società.
Dal punto di vista contabile, è tuttavia lecito ritenere che, in ossequio a quanto indicato al par. 5 dell’OIC 31, in costanza del rapporto di lavoro, la società sia già tenuta ad iscrivere il costo sotto forma di accantonamento ad un fondo per rischi, sin dal momento della sottoscrizione dell’accordo, configurandosi infatti l’esistenza di un impegno di spesa assunto dalla società verso il lavoratore, seppure soggetto nella sua esecuzione al realizzarsi di un evento: la cessione della partecipazione di controllo della società.
Sono infatti definiti come fondi per rischi le “passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.