8 Aprile 2017

Deducibilità degli interessi passivi: nuovo ROL per il 2016

di Armando Fossi
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L’articolo 96, comma 1 del Tuir dispone che, per i soggetti Ires che svolgono attività industriale o commerciale, l’ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Il successivo comma 2, come modificato dal decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016), definisce poi il ROL come: “differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del codice civile (…) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.

A seguito delle modifiche che il D.L. 244/2016 ha apportato al citato comma 2, risultano esclusi dalla determinazione del ROL:

  • gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lettera B) n. 10 voci a) e b) dello schema di conto economico;
  • i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o rami di azienda.

Le citate componenti negative di reddito devono essere rilevate nell’ammontare imputato al conto economico, senza quindi considerare le regole fiscali che ne disciplinano la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. A tal riguardo, la circolare Assonime 46/2009, ha correttamente precisato che: “il ROL è una grandezza civilistica con cui il legislatore ha inteso misurare la congruità degli oneri di indebitamento rispetto all’utile di bilancio, per cui, assumono rilevanza a questi fini le regole civilistico-contabili relative alla formazione di tale utile; regole, dunque, che potranno essere sindacate dall’Amministrazione finanziaria se non correttamente applicate”.

Il recente D.L. 244/2016 è inoltre intervenuto per coordinare la disciplina degli interessi passivi dei soggetti Ires con le novità introdotte:

  • dai nuovi OIC: in particolare, gli OIC 2016 prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E20 ed E21 nel valore e nei costi della produzione;
  • dal D.Lgs. 139/2015 che ha eliminato l’area straordinaria del conto economico.

In particolare, il citato D.L. stabilisce che le modifiche alle disposizioni del Tuir esplicano efficacia a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio. Inoltre, è previsto un principio di neutralità fiscale per quelle operazioni già in essere negli esercizi precedenti che non hanno ancora esaurito i loro effetti al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole contabili.

Circa il limite alla deducibilità degli interessi passivi, i componenti iscritti in passato nell’area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Al contrario, i “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di aziendarestano esclusi dal calcolo del ROL.

Si ricorda infine che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015, è stato previsto che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si dovrà tenere conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate così come stabilito dall’articolo 2359 del codice civile. L’obiettivo è quello di riconoscere la deduzione degli interessi passivi anche in funzione dei flussi finanziari di ritorno correlati all’investimento partecipativo estero.

Una simulazione pratica di determinazione del reddito d’impresa