Ai sensi dell’articolo 95, comma 5, Tuir, infatti, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Il fine del Legislatore è quello di far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito della società erogante (circolare n. 57/E/2001).
Con ciò, consentendo la deducibilità al momento della corresponsione, vengono scongiurati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell’amministratore co.co.co.
Sempre con l’obiettivo di garantire la simmetria tra deducibilità in capo alla società e imponibilità in capo all’amministratore, trova applicazione anche in capo alla società il cosiddetto principio di cassa allargata sulla base del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Così, ad esempio, per l’anno 2024 il reddito dell’amministratore co.co.co. è formato da:
- i compensi percepiti dall’1.01.2024 al 31.12.2024 riferiti a prestazioni svolte nel corso del 2024;
- i compensi percepiti entro il 12.01.2025 per prestazioni rese nel 2024.
Invece, i compensi percepiti successivamente al 12.01.2025, sebbene riferiti a prestazioni rese nel 2024, concorreranno alla formazione del reddito 2025.
Specularmente, dal lato della società, i compensi degli amministratori co.co.co riferiti a prestazioni rese nel 2024 ed erogati entro 12.01.2025, sono deducibili dal reddito d’impresa 2024. Di contro, i compensi degli amministratori erogati dal 13.01.2025, sono deducibili dal reddito d’impresa 2025 della società, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2024.
Il principio di cassa allargata non è applicabile nei confronti del lavoratore autonomo che svolge la mansione di amministratore rientrante nell’oggetto della propria attività, per la quale sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Ne consegue che per la società sono deducibili nel 2024 i compensi professionali corrisposti e quindi pagati nel periodo 1.01.2024 – 31.12.2024. D’altro canto, lo stesso criterio trova applicazione in capo all’amministratore professionista: il suo reddito 2024 è determinato sulla base di quanto incassato nel periodo 1.01.2024 – 31.12.2024.
| Anno di riferimento | Periodo di pagamento del compenso | Tassazione in capo all’amministratore | Deducibilità in capo alla società |
Amministratore co.co.co. | 2024 | 01.01.2024 – 12.01.2025 | 2024 | 2024 |
13.01.2025 – 31.12.2025 | 2025 | 2025 |
Amministratore professionista | 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2024 | 2024 |
01.01.2025 – 31.12.2025 | 2025 | 2025 |