2 Febbraio 2016

Deducibilità delle transazioni con i propri debitori

di Pietro Vitale
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Negli scambi commerciali non è inusuale che le parti addivengano ad un accordo transattivo attraverso il quale porre fine in modo definitivo ad una lite su di una precedente fornitura di beni.  Tali accordi sono strutturati ai sensi dell’art. 1965 c.c. secondo cui “1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

Un accordo transattivo non modificabile che rispecchi sia nella sostanza che nella forma quanto emerge dalla lettura dell’art. 1965 c.c., potrebbe avere una immediata rilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap a condizione che esso non venga riqualificato come una liberalità concessa alla controparte di un precedente rapporto contrattuale (ie. al cessionario di una precedente vendita di beni) che abbia generato un credito commerciale, da cancellare per effetto della transazione.

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