17 Luglio 2015

Deducibilità per i professionisti dei canoni di leasing degli immobili

di Luca Mambrin
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Per gli esercenti arti e professioni sono previste regole particolari per la deducibilità dal reddito professionale dei canoni di leasing, in particolare bisogna distinguere a seconda:

  • della tipologia dei beni acquisiti;
  • della durata del contratto di leasing.

Per quanto riguarda i beni immobili l’art. 1, comma 162 lett. a) della Legge di Stabilità 2014, con riferimento ai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, è intervenuto modificando in modo sostanziale il comma 2 dell’art. 54 del Tuir, relativo alla deduzione dei canoni di leasing immobiliare. Il testo previgente stabiliva infatti: “La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248”.

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