Collaborazione internazionale senza più confini
di Massimiliano TasiniL’idea, romanticamente sostenuta da taluni, che portare all’estero i propri danari sia cosa “buona e giusta” a fronte di una politica spendaccione e dissennata, in realtà nasconde “quasi” sempre la naturale conseguenza del tentativo di sottrarre all’Erario imponibili a tassazione.
È però noto che la collaborazione internazionale tra autorità è un meccanismo oramai collaudato, e che detta collaborazione risulta assai efficace quando è volta a contrastare illeciti, a maggior ragione se di rilevanza penale.
Non solo: detta collaborazione ben può essere attivata “a monte”, ad esempio per dar corso ad un sequestro – finalizzato alla eventuale successiva confisca – richiesto dall’autorità di uno dei due Paesi all’altro.
Particolarmente interessante è in questo senso la sentenza della Cassazione Sez. 6 n. 4907/2016, relativa alla esecuzione di una rogatoria internazionale formulata dal Tribunale di San Marino nel 2014 ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale adottata a Strasburgo il 20.4.1959.
Nel caso esaminato, è stato richiesto di procedere nei confronti di una persona fisica – sottoposta dall’autorità giudiziaria con altri a procedimento penale per il reato di associazione criminale -, alla perquisizione dell’abitazione, al sequestro preventivo di ogni bene, ivi compresi i saldi attivi esistenti a suo nome presso gli istituti di credito italiani ed alla verifica dei mandati fiduciari conferiti ad una società fiduciaria.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sotto vari e distinti profili, tra i quali merita particolare attenzione il terzo con il quale egli lamenta la violazione della legge penale con riferimento agli articoli 29 e 30 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino, ratificata con L. 1320/1939, sulla base del fatto che secondo dette norme l’attività giudiziaria oggetto dell’accordo consisterebbe nell’ottenimento di prove e non già, come nel caso di specie, di un atto prodromico e strumentale all’applicazione di una sanzione penale. La Convenzione bilaterale, sostiene la difesa, sarebbe del resto norma speciale rispetto a quella multilaterale invocata nella richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalle autorità di San Marino.
La Suprema Corte respinge tuttavia l’impugnazione sulla base di due fondamentali principi:
- in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’oggetto della richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall’autorità giudiziaria straniera in base alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 – ratificata e resa esecutiva nel nostro Stato con L. 215/1961 -, non è limitato a specifici atti, ma è indeterminato, sicché nel concetto di “ampia collaborazione” contemplato dall’articolo 1, comma 1, della Convenzione rientra anche l’esecuzione in Italia di un sequestro preventivo funzionale ad eventuale, successiva, confisca per equivalente;
- la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale abroga espressamente le disposizioni che nei trattati, convenzioni o accordi bilaterali precedenti regolano, tra due parti contraenti, l’assistenza giudiziaria in materia penale, sicché la Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino ratificata con L. 1320/1939 non rappresenta affatto norma speciale rispetto a quella multilaterale invocata nella richiesta di assistenza giudiziaria de qua; peraltro, la Corte stigmatizza che detta Convenzione, all’articolo 26, fa salvi gli obblighi contenuti nelle disposizioni di ogni altra Convenzione bilaterale o multilaterale, di cui alcune clausole regolano o regoleranno, in un campo determinato, l’assistenza giudiziaria relativa a particolari punti: e, siccome l’Italia e San Marino hanno aderito alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo 1’8.11.1990, la quale prevede la più ampia possibile cooperazione ai fini, tra l’altro, “di confisca di proventi consistente nell’imposizione dell’obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi“, il sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente rientra certamente negli obblighi di assistenza giudiziaria cui sono tenute, nei rapporti reciproci, le autorità di Italia e San Marino.
Non v’è chi non veda la portata, dirompente, di tale pronuncia, che peraltro si inserisce in un nucleo di pronunce particolarmente rilevanti, come si avrà modo di appurare in successivi interventi.
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