Deduzione al 100% per le trasferte riaddebitate
di Fabio GarriniCon il “jobs act lavoro autonomo”, come è stata definita la L. 81/2017, finalmente viene risolta l’anomalia riguardante le spese di vitto e alloggio sostenute da professionisti: quando tali spese vengono riaddebitate analiticamente al committente, divengono pienamente deducibili, senza subire né la limitazione al 75%, né il tetto del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, limiti che ora continuano ad operare per le spese non addebitate al committente.
Le spese di vitto e alloggio
Il D.L. 193/2016 era intervenuto per stabilire che le spese di viaggio non rappresentano più reddito in natura per il professionista. In particolare, il decreto fiscale aveva corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio, con conseguenti poco ragionevoli storture applicative legate appunto alla rilevanza reddituale di tali spese in capo al professionista, pur se sostenute dal committente.
È evidente che quella delineata dal D.L. 193/2016 era, ancora una volta, una soluzione non soddisfacente. Infatti, visto che è il professionista il soggetto che si sposta, pare molto più efficiente che sia egli stesso ad organizzarsi la trasferta, sostenendo in proprio le spese, per poi riaddebitarle al committente; con il quadro esistente dopo l’intervento del D.L. 193/2016, alberghi e ristoranti sostenuti dal professionista, benché riaddebitati, avrebbero continuato a subire la limitazione del 2%.
Tale stortura viene riparata con un intervento condivisibile della L. 81/2017: l’articolo 8, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 che oggi recita: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”
Tale intervento, quindi, risolve le perplessità sollevate a seguito della correzione operata dal D.L. 193/2016, rendendo di fatto equivalente, per il professionista, sostenere in proprio la spesa di vitto e alloggio ovvero chiedere al committente di sostenerla.
Potremmo affermare che la disciplina introdotta dalla L. 81/2017 è complementare alla disciplina che era stata delineata dal D.L. 193/2016.
Al fine di garantire l’inerenza della spesa sostenuta dal professionista, è imposto l’analitico riaddebito nella fattura emessa nei confronti del committente che ha richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Tale riaddebito non deve essere generico, ma analitico e deve produrre evidenza nel corpo della fattura (capiremo se tale richiesta sarà soddisfatta anche quando il dettaglio dovesse risultare da un allegato della fattura); conseguentemente, ogni addebito generico o forfettario non permetterà l’integrale deduzione delle relative spese (che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo).
Da notare, in particolare, che quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene integralmente deducibile, sfuggendo tanto al tetto del 2% dei compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, quanto alla limitazione del 75% propria delle spese di vitto e alloggio.
Ultima notazione riguardante la decorrenza: il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce l’efficacia della nuova previsione “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”. Questo significa che, anche per le fatture emesse nei primi mesi dell’anno, qualora l’addebito delle spese fosse stato analitico, la relativa deduzione risulterebbe assicurata.