1 Febbraio 2014

Deduzione Imu con criterio di “cassa” anomalo

di Giovanni Valcarenghi
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Alcune risposte rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nel corso della recente manifestazione di Telefisco proprio non convincono; sulla edizione di ieri abbiamo parlato del presunto obbligo di copertura fiscale della rivalutazione dei beni di impresa, argomento in relazione al quale ci eravamo già pronunciati in senso completamente opposto nelle scorse settimane.

Oggi, invece, ci soffermiamo ad analizzare il tema della deduzione (dalla base imponibile del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo) dell’IMU sui fabbricati strumentali, sempre oggetto di risposte durante il forum.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

  1. oggetto della deduzione è solo l’IMU relativa alle annualità dal 2013 in avanti;
  2. eventuali pagamenti di IMU, avvenuti nel corso del 2013 (o successivamente) ma relativi ad esercizi precedenti, non possono essere dedotti, in quanto l’articolo 99 del TUIR (per il reddito di impresa) è una norma che non deroga al criterio di competenza, ma aggiunge alla competenza un ulteriore requisito dell’avvenuto pagamento.

In merito alla prima questione, la bontà delle conclusioni raggiunte è tutta da testare.

Infatti, dopo che il comma 715 delle Legge di stabilità 2014 prevede che l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento, il successiva comma 716 sancisce che:

  • la disposizione … ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota … è elevata al 30 per cento.

Ora appare chiaro che la norma di decorrenza non ha alcun legame con il periodo di imposta di riferimento dell’IMU, ma semplicemente con quello nel corso del quale si comincia ad applicare la disposizione.

Quindi, ciò che è operativo dal 2013 (se stendiamo un velo sulle disposizioni dello Statuto del contribuente!) è il meccanismo di deducibilità dell’IMU relativa ai fabbricati strumentali.

Posto che trattasi della deduzione di un tributo, nel mondo del reddito di impresa è necessario rifarsi alle disposizioni dell’articolo 99, ed in particolare al secondo periodo del comma 1.

La disposizione prevede che le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Tale disposizione, secondo le Entrate, non introduceun puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali, introducendo un’ulteriore condizione di deducibilità per le imposte, che è appunto l’avvenuto pagamento.

Non intendiamo dissertare in questa sede sulla corretta chiave di lettura dell’articolo 99 del TURI, ma semplicemente notare che esiste un precedente, nel recente passato, dove, a fronte di una norma speculare, completamente differenti sono state le conclusioni tratte.

Il riferimento è all’articolo 6 del DL 185/2008 ove si prevedeva che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2008, è ammesso in deduzione … un importo pari al 10 per cento dell’IRAP ….

Nella circolare 16/E/2009 si affermò che:

  • per effetto del richiamo operato dalla norma all’articolo 99 del Tuir, l’imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione (anche per gli esercenti e professioni) è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta;
  • con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.

Insomma, ci pare che lo scenario sia sufficientemente chiaro per poter concludere che si dovrebbero rendere deducibili tutti i versamenti effettuati a titolo di IMU (ovviamente solo su fabbricati strumentali per imprenditori e lavoratori autonomi), purché operati dal 2013, a prescindere dall’annualità di riferimento del tributo.