4 Marzo 2025

Deduzione Imu immobili dei professionisti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La deduzione dell’Imu relativa agli immobili strumentali dei professionisti spetta anche per quelli per i quali non sono deducibili i relativi costi dal reddito di lavoro autonomo, a prescindere dall’iscrizione degli stessi nelle scritture contabili. Anche dopo la riforma delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, disposta dal D.Lgs. 192/2024, resta immutata la differenza tra immobili di proprietà (le cui quote di ammortamento sono indeducibili dal reddito) e quelli detenuti in locazione finanziaria (i cui canoni sono deducibili dal reddito professionale).

Il requisito indispensabile per la deduzione integrale dell’Imu, infatti, è dato dall’effettiva strumentalità degli stessi per lo svolgimento dell’attività professionale. L’ambito oggettivo di applicazione della deducibilità dell’Imu è, infatti, limitato agli immobili strumentali, la cui definizione è contenuta nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir, secondo cui, per i professionisti, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione da parte del possessore.

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