16 Gennaio 2014

Deduzione Irap del personale addetto a ricerca e sviluppo con attestazione del revisore

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 5, del D.Lgs. 446/1997 (cd. Decreto Irap) dispone che sono deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile Irap i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, a condizione che “l’attestazione di effettività” degli stessi costi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ecc. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 104/2009 ha fornito una “interpretazione evolutiva della norma” ovvero ha riconosciuto che nel contesto dell’attuale disciplina dei controlli societari, caratterizzata come noto dalla separazione fra l’attività di revisione legale e l’attività di vigilanza, benché la disposizione di legge richiami la figura del presidente del collegio sindacale, il soggetto tenuto al rilascio dell’attestazione di effettività dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo sia in concreto colui che esercita l’attività di revisione legale dei conti.

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