15 Gennaio 2021

“Default”: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021

di Giuseppe Rodighiero
Scarica in PDF

È operante dal 1° gennaio 2021 la nuova definizione di “default” alla quale le banche dovranno attenersi ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio.

L’importanza di detta definizione è riconducibile al fatto che essa determina il discrimine tra esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie cc.dd. “non performing” (crediti deteriorati) e quelle “performing” (in bonis), con conseguenti diversi accantonamenti per rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti alla voce 130 del conto economico dell’ente affidante, a copertura delle perdite attese dal proprio banking book (cfr. principio contabile Ifrs  9, “Strumenti finanziari”, aggiornato al Regolamento Ue 2018/498 della Commissione del 22 marzo 2018).

 

La normativa precedente

Come prima, anche successivamente all’entrata in vigore della nuova definizione di default, parlare di credito “non performing” significa fare riferimento alle esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie che, entro un anno, possono passare allo stato di “default” (cfr. articolo 4, comma 1, nr. 54), così come definito dall’articolo 178, comma 1, Regolamento Ue 575/2013, ovvero quando (alternativamente o congiuntamente):

1) vi è un rilevante sconfinamento persistente da almeno 90 giorni (past-due);

2) l’ente affidante in maniera soggettiva ritiene improbabile che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza pattuita.

Le esposizioni debitorie con sconfinamenti persistenti, denominate “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (cfr. Banca d’Italia, circolare 272/2008, Fascicolo “Matrice dei conti”, 13° aggiornamento del 23 dicembre 2020), ove la morosità sopra la soglia di materialità (fino al 2020 prevista al 5%) rispetto all’esposizione debitoria complessiva perdura da almeno 90 giorni consecutivi, vengono classificate automaticamente dalle banche tra le esposizioni “non performing”.

In tale circostanza, circa l’ammontare della morosità in questione, occorre evidenziare che il Regolamento delegato Ue 171/2018 non prevede la possibilità di compensazione tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti e i margini disponibili verso il medesimo debitore.

Diversamente, le “Inadempienze probabili” o “Unlikely to pay exposure” (in breve U.T.P.), che rappresentano l’altra categoria dei crediti “non performing” assieme alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” ed alle “sofferenze”, sono considerate tali sulla base di una valutazione soggettiva da parte dell’ente affidante circa la presenza di elementi che implicano una situazione di probabile inadempimento del debitore, quindi una situazione di “default”.

I “past-due” dal 1° gennaio 2021

Per le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” la soglia di rilevanza relativa del 5%, che identificava fino al 31 dicembre 2020 la rilevanza di un’obbligazione in arretrato, ora diminuisce all’1% (cfr. § 4, cap. 3, parte 2°, sezione III, circolare Banca d’Italia 285/2013, aggiornata al 22.09.2020).

Altresì, le nuove regole europee hanno introdotto una soglia di rilevanza assoluta di euro 100,00 ed euro 500,00, rispettivamente per i debitori con esposizioni cc.dd. “al dettaglio” o “retail” e per quelle esposizioni verso gli altri debitori (cfr. articolo 1, comma 2 ed articolo 2, comma 1, Regolamento delegato Ue 171/2018).

Al riguardo, si rileva che da gennaio non vi è più la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore (cfr. articolo 1, coma 3, Regolamento delegato Ue 171/2018).

Questo significa che ora, per esempio, con rate in mora di un mutuo (per esempio per complessivi euro 3.000,00) ed un fido di cassa acceso al medesimo debitore con disponibilità per lo stesso importo, non vi può essere compensazione tra morosità di euro 3.000,00 e margine disponibile di euro 3.000,00 ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza.

Sono considerati “al dettaglio” le persone fisiche, i liberi professionisti, le Pmi con un’esposizione verso le banche del gruppo cui appartiene l’ente affidante inferiore ad euro 1.000.000 (cfr. § 8, cap. 1, parte 1°, sezione III, circolare Banca d’Italia 263/2006).

Circa le esposizioni al dettaglio, risulta opportuno evidenziare che dal 1° gennaio 2021 la banca ha facoltà di scegliere tra due approcci, quello “per debitore” e quello “per transazione”, in corrispondenza dei quali vi é un diverso computo delle soglie di rilevanza assoluta e relativa, ovvero, rispettivamente, in relazione alla totalità degli obblighi del debitore verso la banca oppure con riferimento alla singola linea di credito (cfr. articolo 1, comma 1, Regolamento Ue 575/2013).

Fino al 2020, invece, per l’approccio “per transazione”, rispetto a quello “per debitore”, non esisteva alcuna soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie.

Quindi, con l’approccio “per debitore”, se un singolo rapporto (di conto corrente, di mutuo, altro) si considera in “default”, automaticamente diventa tale la totalità dei rapporti del debitore con la banca.

D’altra parte, con l’approccio “per transazione” l’accertato “default” afferisce soltanto alla singola linea di credito e non a tutte le esposizioni del debitore verso la banca.

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni di scaduto e/o sconfinamento per far scattare lo stato di “default”, rispetto a quanto previsto precedentemente, dal 1° gennaio 2021 il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto/sconfinamento che ha superato la soglia di rilevanza parte dal giorno successivo a quello di superamento di detta soglia, e non più dal giorno successivo a quello dell’inadempimento (cfr. articolo 1, comma 5 ed articolo 2, comma 4, Regolamento delegato Ue 171/2018).

Oltre a quanto sopra, la European Banking Authority, nei § 16 – 20 degli Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178, Regolamento Ue 575/2013 (EBA/GL/2016/07), chiarisce che se l’esposizione debitoria è stata oggetto di modifica, sospensione, dilazione, il conteggio dell’arretrato si deve basare sul nuovo piano rimodulato.

Altresì, le stesse linee guida dell’E.B.A. sulla definizione di “default” sottolineano che vi è sospensione del conteggio dei giorni in arretrato in presenza di una sospensione del pagamento ex lege, oppure qualora vi siano controversie sul rimborso del debito. Con operazioni societarie straordinarie, invece, il conteggio dei giorni decorre dalla data di mutamento del titolare dell’obbligazione.

L’improbabile adempimento

Le linee guida dell’Eba (EBA/GL/2016/07) specificano degli elementi considerati indicativi “dell’improbabile adempimento” di cui all’articolo 178, comma 1, lettera a), Regolamento Ue 575/2013, il quale identifica, in alternativa al criterio del past-due, lo stato di “default” del debitore.

In particolare, al § 5 del documento in parola vengono identificati come indicatori di “improbabile adempimento” l’appostazione, da parte della banca, a sofferenza o ad inadempienza probabile (U.T.P.) del debitore, la svalutazione del credito nel conto economico della banca “come risultato di un significativo scadimento del merito creditizio”, la presentazione di istanza di fallimento (o l’avvio di altra procedura analoga) da parte dell’ente affidante, del debitore o di altri soggetti interessati.

Parimenti, sono indicatori di improbabile adempimento la cessione del credito da parte dell’istituto affidante (correlata al rischio di credito e non ad altra motivazione) alla quale consegue una perdita significativa. Detta significatività si verifica al superamento della soglia del 5% del seguente rapporto:

(importo credito ceduto – prezzo di vendita dell’obbligazione) / importo del credito ceduto.

Infine, un ulteriore elemento da considerare come indicativo dell’improbabile adempimento afferisce a quei debitori interessati da modifiche delle condizioni contrattuali del proprio debito o da rifinanziamenti che rivelano situazioni di effettiva difficoltà finanziaria.

Queste misure di concessione vengono definite dagli standard tecnici pubblicati dalla European Banking Authority (E.B.A.), adottati da parte della Commissione europea il 9 gennaio 2016, come “forbearance measures” (cfr. European Banking Authority, “EBA Final draft Implementing Technical Standards”, 27 luglio 2014).

Trattasi di misure di concessione accordate dalle banche ai debitori in difficoltà finanziaria aventi tra i possibili obiettivi anche quello “di evitare il passaggio a deteriorate delle esposizioni in bonis e dovrebbero essere sempre finalizzate a riportare l’esposizione in una situazione di rimborso sostenibile” (cfr. Banca Centrale Europea, “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati”, marzo 2017 cap. 4, §. 4.1).

In questi casi, si parla di improbabile adempimento, quindi di debitore in stato di “default, qualora le “misure di concessione implichino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria” che superi un valore dell’1% (cfr. § 49 – 52, linee guida dell’E.B.A. (EBA/GL/2016/07)).

Formalmente: (NPV0 – NPV1) / NPV0

con NPV0 e NPV1 che rappresentano, rispettivamente, il valore attuale netto dei flussi di cassa prima e dopo la misura di concessione (“forbearance measures”).

 

Criteri di uscita dallo stato di “default

Sempre le linee guida dell’Eba (EBA/GL/2016/07) specificano i criteri minimali di uscita dallo stato di “default, differentemente dalla normativa previgente che non stabiliva alcun specifico criterio per l’uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate.

In tal senso, il § 71 delle citate linee guida chiarisce che le esposizioni creditizie deteriorate rimangono tali per almeno 3 mesi (“cure period”), passati i quali, se il debitore regolarizza la morosità, oppure se riporta l’esposizione sotto almeno una delle soglie di rilevanza, e la banca affidante constata l’effettivo e permanente miglioramento della qualità del credito, l’ente affidante può riportare il debitore ad uno stato di “non default”.

 

Segnalazione nella Centrale dei Rischi

L’adozione della nuova definizione di “default” non muta l’attuale segnalazione nella Centrale dei Rischi degli inadempimenti persistenti (rectius di quelli caratterizzati da uno sconfino maggiore di almeno 90 giorni, il cui conteggio parte sempre dal giorno successivo a quello di inadempimento).

Circa la segnalazione a sofferenza, invece, pur confermando il non automatismo tra stato di “default” ed appostazione a sofferenza, dal 1° gennaio 2021 si dovrà applicare la segnalazione di sofferenza uniformemente all’interno di un gruppo bancario, parlando quindi di “sofferenza di gruppo”, in quanto “gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso” (cfr. Banca d’Italia, “Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi”, approfondimento del 28/12/2020).